Penali ex artt. 1336 E 1382 c.c.: questioni concernenti l’applicabilità del codice della strada e della relativa tutela giurisdizionale

AutoreGiuseppe Di Pietro
CaricaGiudice presso la sezione V civile del Tribunale di Catania
Pagine283-286

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  1. – Negli anni ’901, la legislazione ha conosciuto un ampliamento senza precedenti dei casi di esercizio privato delle pubbliche funzioni, attraverso l’attribuzione a terzi delle attività tipiche dei soggetti pubblici tenuti a svolgerle (c.d. outsourcing).

    È stato così creato una sorta di mixtum compositum tra pubblico e privato, che ha reso difficile l’individuazione dei contorni delle nuove figure giuridiche, la ricostruzione delle interconnessioni tra i due settori e la distinzione dagli istituti affini.

    Uno di questi casi riguarda la figura dei c.d. ausiliari del traffico, come delineata dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 (la prima legge Bassanini).

    Com’è noto, l’art. 17 della legge prevede, al comma 132, che «i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali». Analoga la previsione del comma 133 per il «personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone», limitatamente alle «funzioni in materia di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico».

    L’art. 68 della successiva legge n. 488 del 1999 specifica, in via di interpretazione autentica, che i dipendenti in questione hanno il potere di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, con l’efficacia privilegiata prevista dagli artt. 2699 e 2700 c.c., purché nominativamente designati dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali.

    L’attribuzione «a soggetti estranei all’amministrazione» del «potere di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.», è stata ritenuta pienamente legittima dalla Corte costituzionale, «in quanto rientra nelle scelte discrezionali del legislatore prevedere che l’autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso lato, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento del servizio» (Corte cost., ord. n. 157 del 21 maggio 2001).

    Il comma 132 dell’art. 17 della legge Bassanini costituisce però «una norma di stretta interpretazione», a causa dell’oggettiva «rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione», si trovano «legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni al codice della strada sanzionate in via amministrativa» (Cass. I, sent. n. 7336 del 7 maggio 2005). Per questa ragione, la giurisprudenza di merito e di legittimità, nel corso degli anni, ha cercato di delineare compiutamente i limiti del potere di accertamento conferito agli ausiliari del traffico, stabilendo che:

    1) le funzioni degli ausiliari comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia probatoria privilegiata di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli ex art. 68 commi primo, secondo e terzo L. 488/99 (v. Cass. I, sent. n. 7336 del 7 maggio 2005, nonché Cass. I, sent. n. 18150 del 20 dicembre 2002; la fase successiva è gestita però dalle forze di polizia);

    2) l’area dove sorge il parcheggio dev’essere stata data in concessione dal comune alla società di gestione;

    3) i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell’infrazione devono essere stati nominativamente designati dal sindaco e devono presentare determinati requisiti (art. 68 comma secondo L. 488/99);

    4) le competenze delegate devono essere limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli, nelle aree comunali urbane ed extraurbane oggetto di concessione (v. art. 7 comma 15, nonché art. 157, comma quinto, sesto ed ottavo c.s.);

    5) le...

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