DECRETO 22 gennaio 1998 - Riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti e costruiti i recipienti in pressione in materiale composito

MINISTERO DEI

TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 gennaio 1998.

Riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti e costruiti i recipienti in pressione in materiale composito.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI

TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuvo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, con cui e' stata recepita la direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 2 e 7, che stabiliscono che l'autorita' competente ad emanare le disposizioni applicative per dare attuazione a tale decreto e' la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, con cui e' stata data attuazione alla Direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, ed in particolare il marginale 2203 - che ammette i materiali compositi per la costruzione dei recipienti destinati ai gas del 1 , 2 , 3 , 4 ed oggetti del 5 - ed il marginale 2212 (2) - che stabilisce che i recipienti, quali quelli in materiale composito, devono essere concepiti e costruiti conformente alle prescrizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorita' competente; Considerato il fatto che alcune ditte nazionali costruiscono per il mercato di altri paesi europei recipienti rinforzati in materiale composito secondo norme di detti paesi, derivate dal progetto di norma unificata EN 12257, e che le medesime ditte hanno manifestato il legittimo interesse affinche' tali recipienti possano essere costruiti ed utilizzati anche per il territorio nazionale; Considerato che sono ormai di prossima emanazione le norme unificate internazionali EN 12257, riguardanti le modalita' di concezione, costruzione, prove tecniche ed utilizzo dei recipienti rinforzati in materiale composito, e che tali norme, anche se non ufficialmente emanate risultano di fatto complete e richiedono solo la formalizzazione delle procedure di accettazione comunitaria; Tenute presenti le opportune motivazioni di sicurezza nonche', la obiettiva necessita' che i recipienti per gas compressi siano sempre piu' rispondenti ad un utilizzo specialistico; Preso atto inoltre del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per i gas compressi, liquefatti e disciolti nella seduta dell'11 dicembre 1997; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' sancita del sopracitato art. 7 del decreto ministeriale 4 settembre 1996 per consentire l'utilizzo di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione rinforzati con materiali compositi;

Decreta: Art. 1.

  1. Nelle more dell'approvazione ufficiale delle norme unificate europee EN 12257, e' consentita la costruzione e l'utilizzo sul territorio nazionale di recipienti, come definiti al marginale 2211 (1) dell'allegato al decreto ministeriale 15 maggio 1997, del tipo senza saldature con rinforzo circonferenziale in materiale composito e destinati a contenere gas degli ordinali 1 , 2 , 3 , 4 , qualora non incompatibili con detti recipienti.

  2. I recipienti di cui al comma 1 dovranno essere concepiti, costruiti e verificati nel rispetto delle prescrizioni del codice tecnico di cui all'allegato al presente decreto, desunto dal progetto di norma unificata europea EN 12257.

  3. Restano in vigore tutte le disposizioni di carattere generale realtive ai gas, in quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

    Art. 2.

  4. Il riconoscimento del codice tecnico, di cui al precedente articolo 1, comma 2, ha carattere temporaneo e decadra' a seguito della formale introduzione nella regolamentazione nazionale della norma EN 12257.

  5. Le bombole dei lotti ammessi all'uso dovranno essere utilizzate sotto il controllo e la responsabilita' della Casa costruttrice e dovranno essere sottoposte a revisione straordinaria nel corso del terzo anno a partire dalla data delle messa in uso.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 gennaio 1998 Il direttore generale: Berruti

    ALLEGATO pr EN 12257 BOMBOLE SENZA SALDATURA CON RINFORZO CIRCONFERENZIALE IN MATERIALE COMPOSITO Introduzione Questa normativa si riferisce a bombole mobili per gas compressi, liquefatti e disciolti ad uso industriale e medicale, per le quali il requisito della leggerezza riveste rilevanza.

    Per esempio: - aeronautica civile e militare - servizi di sicurezza (vigili del fuoco, protezione civile, ospedali ecc.) - sicurezza di industrie, trapianti chimici e petrolchimici esercito, polizia ecc.

    - miniere - autotrazione - attivita' subacquee (soggette a prove addizionale ed a speciali marcature) 1 Scopo La presente norma si pone lo scopo di fissare le condizioni richieste per la costruzione e l'omologazione di bombole per gas compressi di capacita' da 0,5 litri a 150 litri, costituiti da un'anima metallica senza saldatura in acciaio o lega lettera (d'ora innanzi denominata "liner"), rinforzata sulla quasi totalita' della parete cilindrica mediante un avvolgimento di fibra di vetro, di carbonio, arammidica o mediante filo di acciaio.

    La presente norma comprende pure le prescrizioni sui controlli di fabbricazione, di accettazione e di verifica periodica dei recipienti.

    Questa normativa non si applica alle bombole pressoche' completamente avvolte con fibre (cosiddette bombole interamente bobinate).

    Per i materiali dei liners delle bombole di cui alla presente norma valgono le prescrizioni di compatibilita' del CEN.

    2 Normative di riferimento La presente norma fa riferimento a disposizioni di altre normative, datate o non datate, citate di seguito. Gli emendamenti o le revisioni dei riferimenti datati non si applicano alla presente norma, a meno che vi siano stati incorporati per emendamenti o revisioni. Per i riferimenti non datati si considera l'ultima edizione delle pubblicazioni alle quali si fa riferimento.

    EN ISO 11114-1 Bombole - Compatibilita' dei gas e dei materiali - Parte I: Materiali metallici EN 962 Bombole per gas trasportabili. Dispositivi di protezione delle valvole per bombole per uso industriale e medicale. Progettazione, costruzione e prove.

    pr En 1964-3 1) Bombole ricaricabili in acciaio inossidabile per il trasporto di gas EN ISO 13341 Valvole delle bombole per trasporti di gas.

    pr EN 1964-1 Bombole senza saldatura in leghe di alluminio per il trasporto di gas EN 1089-1 Bombole per il trasporto di gas. Identificazione delle bombole Parte 1: Marcatura EN 1089-2 Bombole per il trasporto di gas. Identificazione Parte 2: Etichette informative ASTM D2290 1987 Resistenza a rottura di anelli di plastica tubolare e plastica rinforzata con il metodo del disco sdoppiato.

    ASTM D2291 1983 Metodo di fabbricazione di provette circolari per compositi fibre di vetro-resina ASTM D4108-81 Resistenza a trazione di filamenti continui di carbonio NFX 06-032 Elaborazione statistica dei dati. Determinazione di un intervallo statistico di dispersione.

  6. Simboli e definizioni In questa norma vengono adottati i seguenti simboli e definizioni: 3.1. Simboli Pb pressione di scoppio della bombola in bar Po pressione di esercizio a 15 gradi C, in bar Pomax pressione di esercizio alla temperatura max di utilizzo, in bar Pbl pressione di scoppio del liner, in bar PbAmin pressione minima di scoppio ottenuta nelle prove su prototipi (A) PbBCpressione di scoppio ottenuta in sede di omologazione della variante di tipo (B) e nelle corrispondenti prove di lotto (C).

    Ph pressione di prova idraulica di una bombola Dettata in bar Phl pressione di prova idraulica di un liner, in bar PhA pressione di prova delle bombole campione soggette a omologazione di tipo (A) PhBC pressione di prova delle bombole soggette a omologazione delle variante di tipo (B) ed alle prove di lotto (C) corrispondenti Re carico limite di snervamento in Mpa (acciaio) Ys carico limite di snervamento in Mpa (alluminio) PA valore approssimato della pressione atmosferica, in bar 3.2 Definizioni 3.2.1 Fibre arammidiche: nome generico per fibre poli para-fenil, che include Kevlar e Twaron. Le fibre arammidiche sono piu' leggere delle fibre di vetro di pari resistenza ed hanno eccellente resistenza all'urto.

    3.2.2 Autofrettage: operazione di applicazione di una pressione che sollecita il liner oltre il limite di snervamento, causando una deformazione plastica dello stesso; cio' provoca uno stato di compressione nel liner ed uno stato di trazione nelle fibre dell'avvolgimento, quando la pressione interna della bombola viene riportata a zero.

    3.2.3 Lotto: termine generico per indicare un gruppo omogeneo di oggetti o di materiali. Il numero dei componenti di un lotto puo' variare in funzione del contesto in cui e' usato.

    3.2.4 Lotto di liners metallici: numero di liners dello stesso diametro nominale, spessore e disegno, ottenuti dalla stessa colata e termicamente trattati nelle medesime condizioni di temperatura e tempo. La lunghezza dei liners nel medesimo lotto di uguale trattamento termico, puo' variare fino al 12%.

    3.2.5 Lotto di bombole finite complete di liners: insieme di non piu' di 200 bombole finite piu' quelle, pure finite utilizzate per le prove distruttive, dello stesso diametro nominale, spessore e disegno, aventi liners dello stesso diametro nominale, spessore e disegno e soggetti allo stesso...

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