DECRETO 27 dicembre 2010 - Criteri disciplinanti la concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi. (11A09664)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2006, relative all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come successivamente modificate, in particolare, dalle direttive 2009/27/CE, 2009/83/CE e 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente del 7 aprile 2009, del 27 luglio 2009 e del 16 settembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare, gli articoli:

53, comma 1, lettere b) e d) e 67, comma 1, lettere b) e d) che dispongono che la Banca d'Italia, in conformita' delle delibere del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso articolo.

Visto il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, in materia di «controllo dei grandi fidi»;

Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, in materia di «adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari»;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia della concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.

  2. Nel disciplinare la materia della concentrazione dei rischi, la Banca d'Italia si attiene, in conformita' di quanto disposto dall'articolo 6 TUB, alle previsioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari al fine di assicurare la convergenza della...

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