COMUNICATO - Comunicazione del 17 agosto 2011 - Comunicazioni consuntive ai sensi dell''articolo 129 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (11A12147)

La disciplina dei controlli sull'emissione e offerta di strumenti finanziari, di cui all'art. 129 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «TUB»), e' stata profondamente innovata dall'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. La novella ha abrogato ogni forma di vaglio preventivo sulle operazioni da parte della Banca d'Italia e mantenuto in capo ad essa la facolta' di richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

In relazione a tali innovazioni, sono state dichiarate non piu' applicabili le istruzioni di vigilanza per le banche (1) emanate ai sensi del previgente art. 129 TUB concernenti gli obblighi di comunicazione preventiva e i poteri di intervento della Banca d'Italia (2) e' stato contestualmente precisato che in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative del nuovo art. 129 TUB, continuano ad applicarsi le previsioni di cui alla Sezione IV delle citate istruzioni di vigilanza per le banche in materia di segnalazioni consuntive alla Banca d'Italia.

Alla luce dell'evoluzione dei mercati e della prassi applicativa, il vigente sistema di raccolta delle segnalazioni consuntive si e' rivelato non piu' idoneo ad assicurare l'efficace perseguimento delle finalita' di monitoraggio dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari di cui al vigente disposto dell'art. 129 TUB. Una consultazione pubblica, avviata nel maggio 2008 su una prima ipotesi di revisione dello schema segnaletico, aveva fatto emergere la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti finalizzati a realizzare il miglior perseguimento delle...

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