COMUNICATO - Statuto del «Movimento politico Pensiero Azione» iscritto nel registro dei partiti politici il 18 dicembre 2017 (18A00514)

STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE» Art. 1. Definizione E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del codice civile, un'associazione denominata «Movimento Politico Pensiero Azione» d'ora innanzi denominata «Movimento o partito». Essa ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai principi cristiani, di uguaglianza e delle pari opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi e il rispetto delle minoranze. Garantisce, la tutela della minoranze, ove presenti, almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi. Il suo simbolo e' cosi' costituito: Cerchio di colore blu racchiudente scritta lineare in stampatello maiuscolo «PPA» di colore bianco, nella parte superiore lineare in stampatello maiuscolo «PENSIERO AZIONE» di colore bianco, nella parte inferiore lineare in stampatello maiuscolo «LIBERTA' E' PARTECIPAZIONE». Il tutto circoscritto da una corona circolare azzurro sfumato interna al cerchio blu che racchiude nella parte superiore la scritta «PARTITO DELLA GENTE PER LA GENTE» in blu e interrotta nella parte sottostante da una fascia di colore verde recante la scritta «PIAZZA PULITA» in nero a caratteri maiuscoli. La parte interna alla fascia azzurra sfumato, avente funzione di fondale del simbolo e' di colore blu sfumato». Il simbolo del Movimento, sopra descritto, e' allegato in forma grafica al presente Statuto. Il Movimento che persegue l'unita' nazionale ha spiccato carattere regionalista, federativo ed europeo. Art. 2. S e d e ll Movimento ha sede in Torino - Corso Cosenza n. 33 - e puo' costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero. Art. 3. Requisiti Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un'eta' maggiore di anni 16: Le domande di iscrizione devono essere presentate ai comitati regionali e/o alle sedi provinciali qualora costituite;

esse saranno esaminate dagli organi regionali e provinciali. Con l'iscrizione al Movimento i soci aderiscono al programma ed alle finalita' ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Art. 4. Doveri dei soci Ogni socio e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalita' del Movimento ed in particolare ogni socio e' tenuto a: - partecipare attivamente alla vita del Movimento;

- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;

- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;

- concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attivita' del Movimento;

- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun socio. Art. 5. Diritti dei soci I soci hanno il diritto di partecipare all'attivita' del Movimento contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi. Art. 6. Organi sociali Sono organi del Movimento: l'Assemblea nazionale;

- il Consiglio nazionale;

- la Direzione nazionale;

- il segretario politico;

- il Presidente del Consiglio Nazionale;

- l'ufficio politico;

- il segretario amministrativo;

- i comitati regionali;

- i comitati provinciali;

- il Collegio dei revisori dei conti;

- il Collegio dei probiviri. Art. 7. Assemblea In Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purche' in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata, su proposta del segretario politico, dal Consiglio nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni. Puo' essere altresi' convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio nazionale, il segretario politico, i membri elettivi del Consiglio nazionale. L'Assemblea, altresi', esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi del Movimento. Art. 8. Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale e' l'organo a cui e' affidato il compito di predisporre il programma politico del Movimento secondo le linee guida indicate dall'Assemblea. Esso e' composto dai membri che saranno eletti dall'Assemblea, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario politico, dai segretari regionali, dai parlamentari nazionali ed europei in carica, dai consiglieri regionali in carica, dagli ex parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento, dai segretari nazionali dei movimenti giovanili e femminile, da 5 rappresentanti del movimenti giovanile e 5 del movimento femminile indicati dalla direzione nazionale degli stessi, dai responsabili delle sezioni estere del Movimento, dai residenti di provincia iscritti al Movimento e dai sindaci dei comuni capoluogo iscritti al Movimento, fanno altresi' parte del Consiglio nazionale i capigruppo del Movimento PPA nei consigli comunali dei comuni superiori ai 250.000 abitanti e i capigruppo del Movimento PPA nei consigli provinciali delle province superiori ai 500.000 abitanti, tutti con voto deliberativo. I membri saranno in numero minimo di 10...

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