COMUNICATO - Statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. (21A01689)

Principi generali

Art. 1.

Finalita'

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

(di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord - Padania» o «Movimento»), e' un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalita' il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2.

Struttura organizzativa della Lega Nord

Lega Nord e' una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali (di seguito indicate come

nazione

o «nazioni») costituite in forma di associazioni non riconosciute:

  1. Alto Adige - Südtirol

  2. Emilia

  3. Friuli-Venezia Giulia

  4. Liguria

  5. Lombardia

  6. Marche

  7. Piemonte

  8. Romagna

  9. Toscana

  10. Trentino

  11. Umbria

  12. Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste

  13. Veneto.

Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali.

Art. 3.

Simbolo

Il simbolo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord.

Il simbolo, allegato al presente Statuto, e' costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, cosi' come rappresentato dal monumento di Legnano

sullo scudo e' disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore e' la parola «Padania». Alla destra del guerriero e' posizionato il «Sole delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio.

Il simbolo e' anche contrassegno elettorale.

Il Consiglio Federale puo' concedere, anche ai fini elettorali, l'utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, alle nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto, nonche' ad altri Movimenti politici le cui affinita' con gli obiettivi di Lega Nord sono rimesse alla valutazione del Consiglio Federale. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Alle elezioni regionali ed amministrative, la nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.

Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonche' qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprieta' esclusiva della Lega Nord.

Art. 4.

Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonche' le denominazioni delle singole nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale puo' concederne l'utilizzo alle nazioni cui la singola denominazione puo' riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5.

Sede della Lega Nord

Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41.

Art. 6.

Padri Fondatori della Padania

I Soci Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranita', della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonche' i Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.

I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale, purche' in regola con il tesseramento.

Art. 7.

Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord

Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord puo' essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Organi della Lega Nord

Art. 8.

Organi della Lega Nord

Sono organi della Lega Nord:

- il Congresso Federale

- il Consiglio Federale

- il Presidente Federale

- il Segretario Federale

- il Comitato Amministrativo Federale

- il Comitato Disciplinare e di Garanzia

- la Commissione Statuto e Regolamenti

- l'Organo federale di controllo.

Il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi della Lega Nord, nonche' le modalita' della loro elezione e la durata dei relativi incarichi sono disciplinati dal presente statuto.

La Lega Nord promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Ciascun organo della Lega Nord puo' dotarsi di un Regolamento relativo al proprio funzionamento ed a tutte le attivita' la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge al presente statuto. Il regolamento e' adottato dall'organo interessato su proposta della Commissione Statuto e Regolamenti, ovvero direttamente dall'organo interessato.

Art. 9.

Il Congresso Federale

Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo di tutti i Soci della Lega Nord ed e' competente per tutte le modifiche del presente Statuto, ivi incluse quelle relative al simbolo ed alla denominazione del partito.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attivita' svolte dalle nazioni. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi nazionali delle rispettive nazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, primo comma.

Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni. Il Congresso Federale puo' essere convocato, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su iniziativa del Segretario Federale, in qualsiasi momento.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Art. 10.

Elezioni del Congresso Federale

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Soci Ordinari Militanti.

Tale carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle nazioni.

Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma.

Art. 11.

I Delegati al Congresso Federale

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: n. delegati: Totale Voti = X : Voti nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle nazioni stanno ai voti della nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2.

Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Segretari nazionali, i Parlamentari, i Presidenti di Regione, i Capigruppo regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.

Art. 12.

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.

Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri.

Il Consiglio Federale e' composto da:

- il Presidente Federale

- il Segretario Federale

- l'Amministratore Federale

- i Segretari di ciascuna nazione con almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti

- 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle nazioni, in base alla seguente formula proporzionale: n. 13 membri elettivi del Consiglio Federale : Totale Voti = X : Voti nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali

(13), il totale dei voti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT