COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» (22A06423)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria», registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2011 della Commissione del 20 ottobre 2011, pubblicato il 25 ottobre 2011 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 278/1.
Visto il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» come da ultimo modificato con regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/611 della Commissione del 9 aprile 2019, pubblicato nel sito istituzionale del MIPAAF - Qualita' - Prodotti DOP IGP STG
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP, con sede in via De Roberto n. 11 - 87100 Cosenza - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria con comunicazione del 14 ottobre 2022 - prot. PQAI 04 - n. 0525596 del 17 ottobre 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Liquirizia di Calabria», cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta di modifica sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORGINE PROTETTA «LIQUIRIZIA DI CALABRIA»
Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria» DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:
Radice fresca:
colore giallo paglierino
sapore dolce aromatico intenso e persistente
umidita' ≤
52%
glicirrizzina ≤
1,40%
Radice essiccata:
colore dal giallo paglierino al giallo ocra
sapore dolce e fruttato leggermente astringente
umidita' ≤
12%
glicirrizzina ≤
5% su s.s.
Estratto di radice:
colore dal marrone terra bruciata al nero
sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente
umidita' compresa tra il 9% e il 15%
glicirrizzina ≤
6 % su s.s.
Art. 3.
Delimitazione area di produzione
La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P. comprende i seguenti comuni:
Provincia di Cosenza: Falconara Albanese
Fiumefreddo Bruzio
Longobardi
Lago
Belmonte Calabro
San Pietro in Amantea
Amantea
Aiello Calabro
Serra d'Aiello
Cleto
Campana
Scala Coeli
Caloveto
Terravecchia
Cariati
Mandatoriccio
Pietrapaola
Calopezzati
Crosia
Cropalati
Paludi
Rossano
Corigliano Calabro
Terranova da Sibari
Spezzano Albanese
San Lorenzo del Vallo
Altomonte
Castrovillari
Cassano...
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