COMUNICATO - Procedura di verifica dei requisiti degli esponenti delle banche e delle societa', capogruppo di gruppi bancari. (15A09387)

Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle societa' capogruppo (c.d. fit and proper assessment) e' svolto dalla Banca Centrale Europea per quanto riguarda gli esponenti delle banche «significative» e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche «meno significative». Nondimeno, l'art. 93 del Regolamento quadro sull'MVU (1) fa rinvio al diritto nazionale per quanto concerne il termine entro il quale deve essere adottata e notificata la decisione della BCE relativa a banche «significative». La prassi seguita dalla BCE nella verifica dei requisiti degli esponenti ha posto in evidenza alcune difficolta' applicative della disciplina nazionale in materia (Circ. 229 del 21 aprile 1999, Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2), che si ritiene opportuno superare. E' in particolare emersa l'esigenza di allungare i tempi a disposizione della Vigilanza per l'accertamento - che ora devono includere anche il riesame da parte della BCE delle valutazioni condotte dai Joint Supervisory Teams locali - nonche' di definire in modo piu' compiuto le diverse fasi della verifica, da condurre nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990. Come noto, l'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneita' degli esponenti delle banche sara' oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 26 del TUB, e' chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia e' rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalita' e i tempi della valutazione. In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che rendera' necessario un complessivo riordino delle disposizioni della Banca d'Italia in questa materia, con il presente provvedimento si procede ad apportare alcune modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti disciplinata dalla Circolare n. 229, al fine di coordinarla con le esigenze operative sopra richiamate. Si dispone pertanto che il sesto capoverso del Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2 della Circolare n. 229 sia sostituito dai seguenti: «Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni...

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