COMUNICATO - Comunicato relativo alla delibera 23 giugno 2014 recante: «Consulenti del lavoro-valutazione di idoneita' del 'Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' dei Consulenti del lavoro', a norma degli articoli l, comma 2, lettera c) e 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n 14/285).». (14A09732)

Il Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive delle attivita' dei Consulenti del Lavoro, riportato in calce alla Delibera del 23 giugno 2014, n. 14/285, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 168, del 22 luglio 2014, rappresenta una versione non definitiva, elaborata durante la fase di formazione dell'atto. Di conseguenza il testo definitivo, valutato idoneo dalla Commissione, in data 23 giugno 2014, e' quello di seguito riportato. Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai consulenti del lavoro, adottato in data 13 giugno 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente regolamentazione disciplina le modalita' dell'astensione collettiva dall'attivita' dei consulenti del lavoro con particolare riferimento a quelle che hanno carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti. Art. 2. Proclamazione e durata delle astensioni 1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e delle organizzazioni di riferimento della categoria 2. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia Regionale delle entrate, alle Direzioni Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali INPS ed INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati. 3. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. 4. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 5. La revoca...

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