COMUNICATO - Banche multilaterali di sviluppo - Dir. 2007/18/CE

Nell'ambito della normativa prudenziale armonizzata sul rischio di credito, dettata dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, le esposizioni nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo (BMS) incluse in un apposito elenco (cfr. allegato VI della direttiva, parte 1, punto 20) o da queste garantite sono assoggettate a ponderazione zero indipendentemente dal rating esterno loro eventualmente assegnato.

Nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), detto elenco e' riportato fra le norme in materia di metodologia standardizzata per il rischio di credito (Tit. II, Cap. 1, Parte prima, Sez. III, paragrafo 6), richiamate anche dalla disciplina sul metodo IRB (Tit. II, Cap. 1, Parte seconda, Sez. II, paragrafo 2) e da quella sulla concentrazione dei rischi (Tit. V, Cap. 1, Sez. III, paragrafo 1 e All. A).

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