COMUNICATO - Approvazione delle modifiche delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale - P.S. 6 per l'assetto idrogeologico - P.A.I. (15A06205)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 e' stata approvata la sostituzione, adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere n. 128 del 23 dicembre 2013, dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S.6 - per l'assetto idrogeologico - P.A.I., approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato D.P.C.M. 10 aprile 2013. con la seguente disposizione Art. 43, comma 5 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosita' contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi: a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonche' di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosita';

  1. modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosita' a seguito di approfondimenti e/ o aggiornamenti del quadro conoscitivo. 5-bis. L'amministrazione regionale rivolge apposita istanza all'Autorita' di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente e' sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell'elaborazione della proposta di modifica. 5-ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l'istanza e' trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorita' di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell'autorita' competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed e' corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone gia' soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. 5-quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5...

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