COMUNICATO - Annuncio di una richiesta di referendum popolare (15A05151)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 giugno 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati l'art. 1, comma 1, lettera b) limitatamente alla seguente parte: ", salvo i capolista nel limite di dieci collegi", nonche' l'art. 1, comma 1, lettera b) limitatamente alla seguente parte: "tra quelli che non sono capolista", nonche' l'art. 1, comma 1, lettera g) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "dapprima i capolista nei collegi, quindi", nonche' l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "e il nominativo del candidato capolista", l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 10, lettera c) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "da un candidato capolista e" ed all'ulteriore seguente parte: "A pena di inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima", nonche' l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "con diversi contrassegni" ed all'ulteriore seguente parte "e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali", nonche' l'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n....

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