La clausola compromissoria negli statuti societari. L'elaborazione giurisprudenziale

AutoreAndrea Fusaro
Pagine81-106
81
rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2013
La clausola compromissoria negli statuti
societari. L’elaborazione giurisprudenziale*
di Andrea Fusaro
SOMMARIO: 1. Arbitrato societario ed arbitrato di diritto comune. – 2. La sorte delle
clausole compromissorie inserite prima della riforma e diormi dai requisiti dalla stessa
dettati. – 3. L’introduzione nello statuto delle clausole compromissorie. – 4. La clausola
arbitrale secondo le nuove regole sull’arbitrato societario: l’adamento della nomina
degli arbitri a soggetto estraneo. – 5. Le controversie compromettibili. – 6. Le società
coinvolte dalla riforma. – 7. La matrice statutaria della clausola compromissoria. – 8.
L’ambito soggettivo di operatività della clausola compromissoria statutaria. – 9. Arbi-
trato irrituale societario. – 10. Clausola compromissoria ed arbitrato di equità.
1. Arbitrato societario ed arbitrato di diritto comune
L’inserimento di clausole compromissorie nei patti sociali rappresenta, notoria-
mente, una pratica diusa anteriormente alla riforma del diritto societario1, che
diede luogo ad una nutrita casistica giurisprudenziale. Il decreto legislativo 5/2003
ha dedicato all’arbitrato societario apposita disciplina, nel cui ambito alla clausola
statutaria sono dedicate regole puntuali, spesso assai divergenti da quelle generali.
L’interrogativo circa l’ammissibilità di clausole che prevedano modalità di nomi-
na diormi dalle nuove disposizioni, per dare vita ad un arbitrato di diritto comu-
ne2, ha diviso sia la dottrina sia la giurisprudenza di merito.
La posizione aermativa, qualicata teoria binaria, è sembrata ricevere il supporto
della Relazione ministeriale al decreto legislativo 5/0033. In dottrina essa vanta autore-
voli sostenitori, i quali – tra gli altri – spendono l’argomento secondo cui, se si ammet-
* Testo dell’intervento presentato al Convegno “Gli strumenti alternativi di soluzione delle controversie” or-
ganizzato nei giorni 22-23 Giugno 2012 a Treviso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e
dalla Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana.
1 Tra le opere più autorevoli anteriormente alla riforma si segnalano: G. Schizzerotto, Dell’arbitrato, Milano,
1988; C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2000; G. Bianchi, L’arbitrato nelle controversie
societarie, Padova, 2001; F. Festi, La clausola compromissoria, Milano, 2001.
2 Regolato dagli artt. 806 ss. c. p. c., come modicati dagli artt. 20 ss. D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.
3 Secondo cui «la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si
sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico, naturalmente ultrattivo anche in materia societaria
comprendendo numerose opzioni di rango processuale … che appaiono assolutamente funzionali alla pro-
mozione della cultura endo-societaria».
82
Saggi e pareri rivista di diritto privato
1/2013
te che dopo l’insorgenza di una controversia societaria le parti possano decidere di
dirimerla attraverso un arbitrato ordinario, non si comprenderebbe, allora, perché
escludere l’introduzione negli statuti societari di una clausola compromissoria ordina-
ria4. Nell’ambito della giurisprudenza di merito si rinvengono numerose prese di po-
sizione nel senso che l’art. 34 d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5 ha introdotto per gli arbi-
trati in materia societaria un modello concorrente rispetto a quello tradizionale
disciplinato dagli artt. 806 ss. c. p. c. e non esclusivo, con la conseguenza che “le parti
hanno la facoltà di scegliere liberamente tra i due modelli e che, pertanto, la clausola
compromissoria non può essere ritenuta nulla soltanto per la violazione delle regole
poste dall’art. 34 d. lg. n. 5 del 2003”5. La riforma avrebbe, quindi, inteso orire la
possibilità di un arbitrato speciale destinato alle società commerciali, che costituirebbe
per le stesse “una facoltà dall’esercizio della quale deriva peraltro per la società l’onere
descritto appunto dall’art. 34 comma 2 e non già un obbligo da osservarsi in ogni caso
in cui s’intenda deferire all’arbitrato la risoluzione di determinate controversie»6. In-
somma, il nuovo modello di arbitrato rituale endosocietario si sarebbe aggiunto, senza
sostituirlo, all’arbitrato di diritto comune disciplinato dal codice di rito7, cosicché
l’inderogabilità della nuova disciplina varrebbe al proprio interno. In altre parole an-
cora, le regole del procedimento arbitrale andrebbero considerate inderogabili nel loro
complesso, ossia come corpo di norme da applicare tutte assieme, al ne di usufruire
delle agevolazioni contemplate dalla riforma, mentre facoltativo sarebbe il modello di
arbitrato endosocietario, laddove non ci si intenda avvalere dei vantaggi oerti da quel
regime complessivo.
Questa linea sarebbe, quindi, compendiabile nella concezione per cui gli art. 34
ss. d. lg. n. 5/ 2003 avrebbero inteso introdurre, per le controversie endosocietarie,
un particolare tipo di arbitrato caratterizzato da talune particolarità, tra cui l’auto-
matica estensione della clausola agli amministratori, liquidatori e sindaci che abbia-
no accettato la carica, ancorché non parti del contratto sociale, senza con ciò preclu-
4 A. Zoppini, I diritti disponibili relativi al rapporto sociale nel nuovo arbitrato societario, in Riv. soc., 2004,
1173; V. Salaa, Alcune questioni di interpretazione del nuovo arbitrato societario, in Soc., 2004 n. 12, pag.
1458; F. Auletta, La nullità della clausola compromissoria a norma dell’art. 34 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5: a
proposito di recenti (dis-) orientamenti del notariato, in Riv. arb., 2004, 361; Aa. Vv., Diritto dell’arbitrato, III
ed., Torino, 2005, 108 ss.; F. Galgano e R. Genghini, Il Nuovo diritto societario, in F. Galgano (diretto da),
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXIX, 2, III ed. Padova, 2006, 106, nt.
378; M. S. Catalano, Sulla validità delle clausole compromissorie statutarie non adeguate alla disciplina dell’ar-
bitrato endosocietario, in Nuovo dir. soc., 2007, 5, 56 ss.; S. A. Cerrato, Arbitrato societario nuove conferme per
il «doppio binario», in Giur. it., 2007, 2237 ss; R. Guidotti, L’arbitrato di diritto comune in materia societaria,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 675.
5 Trib Bari, 5 novembre 2007, in Giur. merito 2008, 5, 1329.
6 Trib. Genova, 4 marzo 2005, in Giur. comm., 2006, 500.
7 “Pertanto, sono valide le clausole che devolvono le controversie societarie ad un arbitrato di diritto comu-
ne”: Trib. Genova, 7 marzo 2005, in Corr. Mer. 2005, 759.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT