DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 598 - Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato

Coming into Force06 Giugno 1948
Published date05 Giugno 1948
Enactment Date07 Maggio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/05/048U0598/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.129 del 05-06-1948 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti ed oltre che del Sottosegretario di Stato; il quale in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza, e' composto di sedici consiglieri e cioe':

  1. del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

  2. di tre funzionari delle ferrovie stesse;

  3. di due magistrati del Consiglio di Stato;

  4. di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

  5. di un funzionario in rappresentanza, dell'Avvocatura dello Stato;

  6. di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

  7. di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato scelti fra gli agenti in servizio della stessa Amministrazione;

  8. di tre cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, ne' ex funzionari dello Stato, che abbiano data prova di alta, capacita' tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.

Al Consiglio di amministrazione e' aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito idoneo ad incarichi di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa. E' pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sara' alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti ed oltre che del Sottosegretario di Stato; il quale in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza, e' composto di sedici consiglieri e cioe':

  1. del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

  2. di tre funzionari delle ferrovie stesse;

  3. di due magistrati del Consiglio di Stato;

  4. di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

  5. di un funzionario in rappresentanza, dell'Avvocatura dello Stato;

  6. di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

  7. di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato scelti fra gli agenti in servizio della stessa Amministrazione;

  8. di tre cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, ne' ex funzionari dello Stato, che abbiano data prova di alta, capacita' tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.

Se i Sottosegretari di Stato sono due entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro.

Al Consiglio di amministrazione e' aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito idoneo ad incarichi di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa. E' pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sara' alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti ed oltre che del Sottosegretario di Stato; il quale in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza, e' composto di sedici consiglieri e cioe':

  1. del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

  2. di tre funzionari delle ferrovie stesse; 3

  3. di due magistrati del Consiglio di Stato;

  4. di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

  5. di un funzionario in rappresentanza, dell'Avvocatura dello Stato;

  6. di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

  7. di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato scelti fra gli agenti in servizio della stessa Amministrazione;

  8. di tre cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, ne' ex funzionari dello Stato, che abbiano data prova di alta, capacita' tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.

Se i Sottosegretari di Stato sono due entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro.

Al Consiglio di amministrazione e' aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito idoneo ad incarichi di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa. E' pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sara' alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

((Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile:

  1. il direttore generale dell'Azienda;

  2. quattro funzionari dell'Azienda;

  3. due magistrati del Consiglio di Stato;

  4. due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

  5. un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

  6. un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

  7. sei rappresentanti del personale dell'Azienda eletti direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa;

  8. tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti di professori ordinari o straordinari di universita', che abbiano dato prove di alta capacita' tecnica e amministrativa in materia di trasporti;

  9. il direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di assenza o impedimento del Ministro del consiglio e' presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

Al consiglio e' aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo superiore, nominato dal Ministro.))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti e...

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