Composizione delle commissioni censuarie e riparto di giurisdizione in materia catastale

AutoreConfedilizia Ufficio Studi
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@1. Le commissioni censuarie

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 650, per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l’Agenzia del territorio è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.

L’art. 2, comma 1 octies, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 ha soppresso le commissioni censuarie distrettuali e trasferito i loro compiti alle commissioni provinciali, per cui attualmente esistono solo le commissioni censuarie provinciali che hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia e la commissione censuaria centrale con sede in Roma. La loro composizione e le loro funzioni sono definite negli articoli da 16 a 40 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 650 (perfezionamento e revisione del sistema catastale), emanato in attuazione della legge di delega per la riforma tributaria (legge n. 825 del 1971).

@2. Composizione della commissione censuaria provinciale

Le commissioni censuarie provinciali sono composte da un presidente, da dieci membri effettivi e da quattro membri supplenti.

Presiede la commissione censuaria provinciale il presidente della commissione tributaria provinciale o un presidente di sezione della medesima commissione nominato dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.

La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.

La presidenza delle due sezioni è attribuita ai due membri effettivi più anziani.

@3. Designazione dei membri della commissione censuaria provinciale

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

1) dall’amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;

2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;

3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi. La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

  1. per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;

  2. per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in...

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