DECRETO 6 ottobre 2006 - Ricognizione delle modalita' procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore indennizzo ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Ritenuta la necessita' di definire le modalita' procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' e aspetti generali

  1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

  2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai fini della corresponsione dell'indennizzo previsto dal medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello gia' in godimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita domanda al Ministero della salute.

  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'ulteriore indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' di seguito indicato come ´indennizzo aggiuntivoª, l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' di seguito indicato come ´indennizzo baseª, l'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' di seguito indicato come ´assegno una tantum aggiuntivoª.

  4. Il riconoscimento dell'entita' dell'indennizzo aggiuntivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, gia' titolari dell'indennizzo base. Per i soggetti che acquisiscono la titolarita' dell'indennizzo base in data successiva, il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base.

    Art. 2.

    Modalita' di presentazione della domanda

  5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 presentano la domanda di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, inoltrandola al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono tenuti a dichiarare di essere beneficiari dell'indennizzo previsto dalla...

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