LEGGE 27 maggio 2002, n. 104 - Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero).

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' sostituita dalla seguente

"d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria

1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero; 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;".

2. I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovra' essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilita' abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalita' e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 e' sostituito dal seguente

"2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200".

6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 e' sostituito dal seguente

"ART. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la...

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