CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9 - Modalita' di compilazione della domanda di compensazione al reddito, raccolto 1998
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO
CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9.
Modalita' di compilazione della domanda di compensazione al
reddito, raccolto 1998.
Al Ministero per le politiche
agricole - Direzione generale
delle politiche comunitarie -
Ufficio cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle
province autonome di Trento e
Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
All'A.I.S.O.
All'Assitol
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Premessa.
Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97,
D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalita' di partecipazione
al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
"seminativi".
Il produttore che voglia richiedere la compensazione al reddito
deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello
messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa.
I coltivatori di grano duro possono ottenere una quota o
incrementare la quota relativa all'anno di riferimento aggiungendovi
quelle appartenenti ad altri produttori che, congiuntamente al
diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento
del grano duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari (in
pratica, il trasferimento delle quote puo' avvenire solo
congiuntamente alla cessione, alla successione o all'affitto di
terreni per una superficie corrispondente).
Di tale trasferimento va data notizia all'A.I.M.A. utilizzando
l'apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte con le
indicazioni del produttore cedente e dell'acquirente, firmato da
ambedue i produttori e presentato dal produttore acquirente in
apposita busta.
Ogni acquirente deve presentare un modello per ciascuna
acquisizione effettuata.
La circolare A.I.M.A. 24 marzo 1997, prot. n. 42, espone le norme
di compilazione e presentazione dei modelli di trasferimento quota
grano duro.
Con la presente circolare, l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni
per una corretta compilazione della domanda onde evitare
l'inserimento di dati non corretti che nel corso dell'istruttoria
possano essere d'impedimento ad un sollecito pagamento dell'aiuto
richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto.
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Controlli amministrativi.
L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto
dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della
Commissione) tutte le domande di compensazione in modo da assicurare
il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione
comunitaria per la concessione dell'aiuto (titolo II del regolamento
(CEE) n. 2294/92 della Commissione e successive modificazioni ed
integrazioni), assicurandosi, attraverso verifiche incrociate, che
uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa
campagna e per la medesima superficie.
In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:
sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
con la documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato;
sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto
che deve esistere tra la superficie coltivata e quella messa a
riposo, per le domande aderenti al regime generale.
Controlli formali.
I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare:
presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa
nazionale;
verifica della presenza della firma del richiedente;
verifica della presenza della autentica della firma;
verifica della data di ricezione della domanda.
Controlli anagrafici.
E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di
attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo
particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa;
in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa
fiscale, hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla
nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.
I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.
Controlli sulle particelle.
I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della
esistenza e della estensione delle superfici dichiarate ed alla
individuazione dell'esatta ubicazione delle superfici in modo da
consentire la corretta imputazione (particella per particella) degli
importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di
regionalizzazione.
Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad
es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la
superficie dichiarata per quella particella non potra' entrare nel
computo della superficie amministrativamente accertata sulla base
della quale verra' stabilita l'entita' della superficie liquidabile.
Salvo in caso di forza maggiore, la superficie effettivamente
determinata verra' ridotta, per ciascun utilizzo dichiarato in
domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la
superficie dichiarata e la superficie accertata, secondo i seguenti
criteri previsti dalla normativa comunitaria:
Esito del controllo % Scostamento Superficie ammissibile
- - -
Assoluta concordanza.. 0 Quella dichiarata
In tolleranza......... (0-3) o al mas- Quella accertata
simo 2 ha
In tolleranza......... (3-20) Quella accertata meno
due volte la diffe-
renza riscontrata
Fuori tolleranza oltre 20 Nessuna
La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
((superficie dichiarata -- superficie accertata)/superficie
accertata) * 100.
Domande multiple.
Sara' verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu'
volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.
Sara' inoltre verificato che non venga eluso l'obbligo del
Set-Aside, attraverso la presentazione di piu' domande di
compensazione al reddito per una medesima azienda, frazionando la
stessa in porzioni con produttivita' pari al massimo a 92 ton (e
quindi rendendole ammissibili al regime semplificato).
Conseguentemente si richiama l'attenzione sulla necessita' di
presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione
dall'aiuto delle domande fraudolentemente presentate nell'ambito del
regime semplificato.
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Controlli a campione delle dichiarazioni.
I controlli amministrativi saranno completati da controlli
oggettivi effettuati tramite controlli in contraddittorio presso le
aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.
Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende
selezionato secondo un piano di campionatura.
I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure
previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE)
n. 3887/92 e successive modifiche e integrazioni relativi
all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i
criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento n.
3887/92.
Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e'
superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto, per il calcolo
dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie
dichiarata.
In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la
determinazione delle superfici ammissibili sono quelli
precedentemente indicati nel paragrafo "controlli
amministrativicontrolli sulle particelle".
In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente,
l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto per
l'anno considerato e per l'anno civile successivo.
Nel caso di negligenza grave, l'imprenditore e' escluso dal
beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato.
Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande
riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi, non
potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli
stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli
che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
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Anomalie formali.
IV.I. Termine di presentazione.
Con delibera n. 467 adottata dal commissario straordinario di
Governo dell'A.I.M.A. il termine di presentazione delle domande e'
stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998.
Pertanto:
Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la
campagna 1998 sono:
1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998;
2) domande di variazione al piano colturale (per le colture a
semina primaverile): 15 maggio 1998;
3) domande di variazione al piano colturale per soia, mais o sorgo
(nelle zone consentite ex circolare Miraaf 28 novembre 1995, n.
D/1289) e risone: 1 giugno 1998;
4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno
1998.
Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza
di venticinque giorni solari; pertanto il termine ultimo di
presentazione e' fissato al 25 maggio 1998.
Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce
la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo.
Il ritardato deposito oltre il 25 maggio 1998 non e' sanabile e
comporta la irricevibilita' della domanda.
Per le domande di variazione di cui ai punti 2 e 3 non e' ammessa
alcuna tolleranza nella data di presentazione.
Le domande di rettifica di cui al punto 1, pervenute oltre il
termine del 25 maggio 1998 sono considerate irricevibili ma
comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.
Le domande di variazione, di cui ai punti 2, 3 e 4 pervenute
rispettivamente oltre il termine del 15 maggio 1998, del 1 giugno
1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano
l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.
Resta inteso che, successivamente a tali termini, potranno...
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