CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9 - Modalita' di compilazione della domanda di compensazione al reddito, raccolto 1998

AZIENDA DI STATO

PER GLI INTERVENTI

NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9.

Modalita' di compilazione della domanda di compensazione al

reddito, raccolto 1998.

Al Ministero per le politiche

agricole - Direzione generale

delle politiche comunitarie -

Ufficio cereali

Agli assessorati regionali

dell'agricoltura ed alle

province autonome di Trento e

Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

  1. Premessa.

    Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97,

    D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalita' di partecipazione

    al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni

    "seminativi".

    Il produttore che voglia richiedere la compensazione al reddito

    deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello

    messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa.

    I coltivatori di grano duro possono ottenere una quota o

    incrementare la quota relativa all'anno di riferimento aggiungendovi

    quelle appartenenti ad altri produttori che, congiuntamente al

    diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento

    del grano duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari (in

    pratica, il trasferimento delle quote puo' avvenire solo

    congiuntamente alla cessione, alla successione o all'affitto di

    terreni per una superficie corrispondente).

    Di tale trasferimento va data notizia all'A.I.M.A. utilizzando

    l'apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte con le

    indicazioni del produttore cedente e dell'acquirente, firmato da

    ambedue i produttori e presentato dal produttore acquirente in

    apposita busta.

    Ogni acquirente deve presentare un modello per ciascuna

    acquisizione effettuata.

    La circolare A.I.M.A. 24 marzo 1997, prot. n. 42, espone le norme

    di compilazione e presentazione dei modelli di trasferimento quota

    grano duro.

    Con la presente circolare, l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni

    per una corretta compilazione della domanda onde evitare

    l'inserimento di dati non corretti che nel corso dell'istruttoria

    possano essere d'impedimento ad un sollecito pagamento dell'aiuto

    richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto.

  2. Controlli amministrativi.

    L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto

    dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del

    Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della

    Commissione) tutte le domande di compensazione in modo da assicurare

    il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione

    comunitaria per la concessione dell'aiuto (titolo II del regolamento

    (CEE) n. 2294/92 della Commissione e successive modificazioni ed

    integrazioni), assicurandosi, attraverso verifiche incrociate, che

    uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa

    campagna e per la medesima superficie.

    In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:

    sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata

    con la documentazione richiesta;

    sia stata firmata dal titolare della domanda;

    sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato;

    sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto

    che deve esistere tra la superficie coltivata e quella messa a

    riposo, per le domande aderenti al regime generale.

    Controlli formali.

    I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della

    normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e

    completezza della domanda ed in particolare:

    presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa

    nazionale;

    verifica della presenza della firma del richiedente;

    verifica della presenza della autentica della firma;

    verifica della data di ricezione della domanda.

    Controlli anagrafici.

    E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si

    raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di

    attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo

    particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa;

    in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa

    fiscale, hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla

    nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.

    I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante

    legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.

    Controlli sulle particelle.

    I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della

    esistenza e della estensione delle superfici dichiarate ed alla

    individuazione dell'esatta ubicazione delle superfici in modo da

    consentire la corretta imputazione (particella per particella) degli

    importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di

    regionalizzazione.

    Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad

    es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la

    superficie dichiarata per quella particella non potra' entrare nel

    computo della superficie amministrativamente accertata sulla base

    della quale verra' stabilita l'entita' della superficie liquidabile.

    Salvo in caso di forza maggiore, la superficie effettivamente

    determinata verra' ridotta, per ciascun utilizzo dichiarato in

    domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la

    superficie dichiarata e la superficie accertata, secondo i seguenti

    criteri previsti dalla normativa comunitaria:

    Esito del controllo % Scostamento Superficie ammissibile

    - - -

    Assoluta concordanza.. 0 Quella dichiarata

    In tolleranza......... (0-3) o al mas- Quella accertata

    simo 2 ha

    In tolleranza......... (3-20) Quella accertata meno

    due volte la diffe-

    renza riscontrata

    Fuori tolleranza oltre 20 Nessuna

    La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:

    ((superficie dichiarata -- superficie accertata)/superficie

    accertata) * 100.

    Domande multiple.

    Sara' verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu'

    volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.

    Sara' inoltre verificato che non venga eluso l'obbligo del

    Set-Aside, attraverso la presentazione di piu' domande di

    compensazione al reddito per una medesima azienda, frazionando la

    stessa in porzioni con produttivita' pari al massimo a 92 ton (e

    quindi rendendole ammissibili al regime semplificato).

    Conseguentemente si richiama l'attenzione sulla necessita' di

    presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione

    dall'aiuto delle domande fraudolentemente presentate nell'ambito del

    regime semplificato.

  3. Controlli a campione delle dichiarazioni.

    I controlli amministrativi saranno completati da controlli

    oggettivi effettuati tramite controlli in contraddittorio presso le

    aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.

    Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende

    selezionato secondo un piano di campionatura.

    I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure

    previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio

    (CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE)

    n. 3887/92 e successive modifiche e integrazioni relativi

    all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di

    taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i

    criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento n.

    3887/92.

    Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e'

    superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto, per il calcolo

    dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie

    dichiarata.

    In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la

    determinazione delle superfici ammissibili sono quelli

    precedentemente indicati nel paragrafo "controlli

    amministrativicontrolli sulle particelle".

    In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente,

    l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto per

    l'anno considerato e per l'anno civile successivo.

    Nel caso di negligenza grave, l'imprenditore e' escluso dal

    beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato.

    Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande

    riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi, non

    potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli

    stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli

    che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.

  4. Anomalie formali.

    IV.I. Termine di presentazione.

    Con delibera n. 467 adottata dal commissario straordinario di

    Governo dell'A.I.M.A. il termine di presentazione delle domande e'

    stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998.

    Pertanto:

    Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la

    campagna 1998 sono:

    1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998;

    2) domande di variazione al piano colturale (per le colture a

    semina primaverile): 15 maggio 1998;

    3) domande di variazione al piano colturale per soia, mais o sorgo

    (nelle zone consentite ex circolare Miraaf 28 novembre 1995, n.

    D/1289) e risone: 1 giugno 1998;

    4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno

    1998.

    Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza

    di venticinque giorni solari; pertanto il termine ultimo di

    presentazione e' fissato al 25 maggio 1998.

    Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce

    la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di

    ritardo.

    Il ritardato deposito oltre il 25 maggio 1998 non e' sanabile e

    comporta la irricevibilita' della domanda.

    Per le domande di variazione di cui ai punti 2 e 3 non e' ammessa

    alcuna tolleranza nella data di presentazione.

    Le domande di rettifica di cui al punto 1, pervenute oltre il

    termine del 25 maggio 1998 sono considerate irricevibili ma

    comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.

    Le domande di variazione, di cui ai punti 2, 3 e 4 pervenute

    rispettivamente oltre il termine del 15 maggio 1998, del 1 giugno

    1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano

    l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.

    Resta inteso che, successivamente a tali termini, potranno...

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