CIRCOLARE 18 febbraio 2008 - Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell''anno 2008.

Al Ministero dell'interno -

Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del

Governo - Prefetture

Alle Amministrazioni regionali

Alla Amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle Amministrazioni provinciali

Alle Amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica -

Ispett. 2 Uff. 4

Ai Compartimenti viabilita' - ANAS

Ai S.I.I.T. (Servizi integrati infrastrutture e trasporti) - Settore trasporti

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

  1. Premesse.

1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

A tale proposito, gia' con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di piu' province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Pertanto la presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualita' di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano piu' regioni o piu' province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista...

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