Competenze regionali sul rendimento energetico degli edifici e sulla relativa certificazione

AutoreVittorio Angiolini
Pagine17-19

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  1. Ci si chiede se e fino a che punto le Regioni possano interferire con la disciplina del rendimento energetico degli edifici e della relativa certificazione, come dettata a partire dal dlgs. 19 agosto 2005 n. 192 e succ. integr. e modif..

    In proposito, occorre peraltro tener conto che il dlgs. n. 192 del 2005, all'art. 1, comma 3 dispone espressamente che "lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

    1. attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

    2. sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;

    3. realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

    4. promozione dell'uso razionale dell'enegia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali".

      Mentre l'art. 9 dello stesso dlgs. n. 192 del 2005 investe le regioni e le province autonome, in via generale, "dell'attuazione del presente decreto", imputando loro compiti inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza esercitate dalle amministrazioni locali, di raccolta e conservazione di dati ed informazioni, nonché, in particolare, della predisposizione "entro il 31 dicembre 2008 di un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

    5. la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro della attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;

    6. l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

    7. l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;

    8. la realizzazione di diagnosi anergetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;

    9. la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;

    10. la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione della attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16".

      Ed infine l'art. 17 del dlgs. n. 192 del 2005 stabilisce altresì una "clausola di cedevolezza" per la quale: "in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e provincie autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le provincie autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinaemento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/ CE".

  2. La norma...

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