Competenze regionali sul rendimento energetico degli edifici e sulla relativa certificazione
Autore | Vittorio Angiolini |
Pagine | 17-19 |
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Ci si chiede se e fino a che punto le Regioni possano interferire con la disciplina del rendimento energetico degli edifici e della relativa certificazione, come dettata a partire dal dlgs. 19 agosto 2005 n. 192 e succ. integr. e modif..
In proposito, occorre peraltro tener conto che il dlgs. n. 192 del 2005, all'art. 1, comma 3 dispone espressamente che "lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
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attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
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sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
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realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
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promozione dell'uso razionale dell'enegia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali".
Mentre l'art. 9 dello stesso dlgs. n. 192 del 2005 investe le regioni e le province autonome, in via generale, "dell'attuazione del presente decreto", imputando loro compiti inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza esercitate dalle amministrazioni locali, di raccolta e conservazione di dati ed informazioni, nonché, in particolare, della predisposizione "entro il 31 dicembre 2008 di un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
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la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro della attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
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l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
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l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
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la realizzazione di diagnosi anergetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
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la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
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la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione della attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16".
Ed infine l'art. 17 del dlgs. n. 192 del 2005 stabilisce altresì una "clausola di cedevolezza" per la quale: "in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e provincie autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le provincie autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinaemento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/ CE".
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La norma...
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