La competenza del giudice di pace in materia condominiale

AutoreTamburro Arcangela Maria
Pagine258-260
258
dott
3/2012 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
LA COMPETENZA DEL
GIUDICE DI PACE IN MATERIA
CONDOMINIALE
di Arcangela Maria Tamburro
In materia condominiale, il giudice di pace è compe-
tente sia per materia che per valore (in questo caso, in via
residuale e limitata), come si desume dall’art. 7 c.p.c..
Partiamo dalla competenza per materia. Com’è noto, ai
sensi dell’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c., il giudice di pace è
competente, qualunque ne sia il valore, per le cause rela-
tive sia alla misura che alle modalità d’uso dei servizi di
condominio di case.
In passato, ovvero prima della riforma operata dalla L.
21 novembre 1991, n. 374, recante l’istituzione del giudice
di pace, che ha sostituito l’articolo suddetto, la competen-
za per materia in controversie condominiali era ripartita
tra giudice conciliatore, a cui spettavano tutte le cause
relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, ed il
pretore, cui spettavano, invece, tutte le cause relative alla
misura dei servizi del condominio di case (art. 8, comma 2,
n. 4), c.p.c., abrogato in virtù dell’anzidetta riforma).
Come si può notare, sia prima che dopo la riforma del
1991, il legislatore, per delimitare la competenza in ma-
teria condominiale, ha utilizzato e utilizza i concetti di
“misura” e di “modalità d’uso” dei servizi di condominio di
case. Dunque, sorge spontaneo porsi il seguente interroga-
tivo: cosa si intende per cause relative alla “misura” e alle
“modalità d’uso” dei servizi di condominio di case?
A questo interrogativo la giurisprudenza di legittimità
ha risposto, in diverse occasioni e in maniera costante,
così: “… devono intendersi per cause relative alle moda-
lità d’uso di servizi condominiali quelle riguardanti limiti
qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto
di comunione e, quindi, quelle relative al modo più con-
veniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere
esercitate, nel rispetto della parità di godimento in pro-
porzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito
dagli articoli 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del
volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del
regolamento condominiale; mentre per cause relative alla
misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle
concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del
diritto dei singoli condòmini e, quindi, quelle aventi ad og-
getto provvedimenti dell’assemblea o dell’amministratore
che, trascendendo dalla disciplina delle modalità quali-
tative di uso del bene comune, incidono sulla misura del
godimento riconosciuto ai singoli condòmini”, con esclu-
sione delle cause relative all’esistenza, anche parziale,
del diritto di comproprietà del singolo condomino ovvero
quelle in cui si neghi in radice un diritto vantato dallo stes-
so sulla cosa comune, le quali, pertanto, sono assoggettate
alle ordinarie regole della competenza per valore (in que-
sto senso, si vedano: Cass. 18 febbraio 2008, n. 3937; Cass.
25 febbraio 2005, n. 4030; Cass. 7 giugno 2005, n. 11861;
Cass. 2 settembre 2004, n. 17660; Cass. 15 aprile 2002, n.
5448; Cass. 22 maggio 2000, n. 6642; Cass. 13 ottobre 1997,
n. 9946; Cass. 14 giugno 1996, n. 5467; Cass. 28 settembre
1994 n. 7888). Sulla base di questa premessa interpreta-
tiva, pertanto, a titolo semplif‌icativo, la giurisprudenza
medesima ha stabilito che rientrano nella competenza per
materia del giudice di pace:
- la controversia relativa alle modalità di custodia della
chiave di accesso al lastrico solare (così, Cass. 28 marzo
2011, n. 7074);
- l’impugnazione della delibera assembleare che asse-
gni ai condòmini dei posti auto sul piazzale comune senza
tenere conto dell’eccessiva diff‌icoltà di accesso ed uscita
dal posto auto interno di un condomino, tutte le volte in
cui il posto antistante risulti occupato dall’autovettura del
condomino assegnatario (così, Cass. 18 febbraio 2008, n.
3937);
- cause in cui si controverte sulle modalità di esercizio
dei diritti condominiali di uso dell’area comune destinata
a parcheggio dei veicoli dei condòmini, in relazione alla
quale un provvedimento dell’assemblea condominiale
determina una sperequazione nell’esercizio delle facoltà
di godimento del bene comune, avendo consentito ad un
solo condomino di parcheggiarvi due vetture (così, Cass. 7
giugno 2005, n. 11861);
- liti che riguardano l’installazione di apertura auto-
matica del portone di ingresso dello stabile condominiale
mediante citofoni installati nelle singole unità immobi-
liari, nonché l’adozione dell’uso della chiave per l’utilizzo
dell’ascensore (così, Cass. 24 febbraio 2006, n. 4256);
- l’impugnazione della delibera assembleare che sta-
bilisce di mantenere il distacco dell’apertura della porta
d’ingresso dello stabile dai singoli citofoni anche durante
le ore di chiusura del portierato (così, Cass. 25 febbraio
2005, n. 4030);
- controversie nelle quali si discuta della legittimità o
meno dell’azione di un condomino volta ad assicurare cavi
elettrici ai muri comuni condominiali e ad installare sui
muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centrali-
ne elettroniche ed antenne TV, perché contraria ad una
espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o
da una deliberazione assembleare ovvero perché incompa-
tibile con l’esercizio da parte degli altri condòmini di loro
concorrenti alla facoltà della stessa natura sul medesimo
bene (così, Cass. 19 novembre 2001, n. 14527);
- controversie in cui si discute se la sosta di un’autovet-
tura negli spazi comuni condominiali sia legittima o meno
(così, Cass. 17 marzo 1999, n. 2402);
- controversie in cui si discuta della disciplina dell’uti-
lizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edif‌ici di
un complesso condominiale, con limitazione ad una sola

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