DECRETO 24 marzo 2005 - Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.Fed ai sostituti d'imposta per l'attivita' svolta nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n241

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2005 Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta

per l'attivita' svolta nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.

490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale; Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art.

34 dello stesso decreto, ai Centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.

37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa; Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art.

38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta; Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente; Visto il decreto interministeriale del 1 agosto 2001 con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro 12,91) a L. 25.650 (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e...

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