Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei - comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del CCNL - Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, nonche' della certificazione della Corte dei conti sull'assenza di costi per il medesimo CCNL - Quadro, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva), per la sottoscrizione dell'allegato contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Art. 1.

Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellati dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, relativi, rispettivamente, al: personale non dirigente; personale dirigente delle relative autonome aree di contrattazione.

Art. 2.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri; B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici; C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali; D) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale; E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; F) Comparto del personale della scuola; G) Comparto del personale dell'universita'; H) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

Comparto del personale dipendente dai Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende: il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29, e successive modificazioni ed integrazioni; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio...

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