Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province;

Decreta

Art. 1.

Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione

  1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro e presso le province sono costituite le commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.

  2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro e' composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.

  3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.

  4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.

  5. Ai fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.

  6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorita' possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.

  7. La partecipazione alle riunioni della commissione non da' diritto ad alcun rimborso o compenso.

  8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per la costituzione di una commissione unitaria di certificazione. In tal caso le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei...

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