Commissione tributaria regionale di Roma sez. Xi, 16 dicembre 2016, n. 1471

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
Corte costituzionale
I
CORTE COSTITUZIONALE
1 DICEMBRE 2017, N. 249
(UD. 24 OTTOBRE 2017)
PRES. GROSSI – REL. CORAGGIO – RIC. COMM. TRIB. REG. LAZIO IN PROC. X C.
AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. PROV. ROMA TERRITORIO
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Accertamento catastale y Atto di riclassamento y
Per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
y Violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. y Questione
infondata di legittimità costituzionale.
. Non è fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
f‌inanziaria 2005)», il quale prevede il riclassamento
di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali
il rapporto tra il valore medio di mercato individuato
ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento
recante norme per la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari
urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni
censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e
155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e il corrispon-
dente valore medio catastale, ai f‌ini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta signi-
f‌icativamente dall’analogo rapporto relativo all’insie-
me delle microzone comunali, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. (l. 30 dicembre
2004, n. 311, art. 1) (1)
(1) L’ordinanza di rinvio Comm. trib. reg. Lazio 16 dicembre 2016, n. 1471,
trovasi pubblicata di seguito.
II
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA
SEZ. XI, 16 DICEMBRE 2016, N. 1471
PRES. SORRENTINO – EST. PROSPERI – RIC. X C. AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.
PROV. ROMA TERRITORIO
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Accertamento catastale y Atto di riclassamento y
Per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
y Violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. y Questione
rilevante e non manifestamente infondata di legit-
timità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in rife-
rimento gli artt. 3, 53 e 97 Cost., la questione di legit-
timità costituzionale dell’articolo 1, comma 335, L. 30
dicembre 2004, n. 311, laddove consente ai Comuni di
richiedere all’Agenzia del Territorio (ora delle Entra-
te) la revisione parziale del classamento delle unità
immobiliari di proprietà privata site in microzone co-
munali, per le quali il rapporto tra il valore medio di
mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al
D.P.R. n. 138/1998 e il corrispondente valore medio ca-
tastale ai f‌ini dell’applicazione dell’Ici (ora Imu-Tasi)
“si discosta signif‌icativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali”. (l. 30
dicembre 2004, n. 1471, art. 1) (1)
(1) Secondo i giudici, la norma si porrebbe in contrasto con l’artico-
lo 3 della Costituzione, “perché il singolo contribuente si troverebbe
irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione
alla signif‌icativa rivalutazione di beni altrui sol perché situato in una
microzona oggetto di attenzione da parte del Comune, con disparità
di trattamento rispetto ad altre microzone, pur signif‌icativamente da
rivalutare, ma non oggetto di richiesta da parte del Comune medesi-
mo all’Agenzia del territorio”; con l’articolo 53, “poiché un riaccata-
stamento di una serie di edif‌ici collegato ai soli valori di mercato di
zona e senza modif‌icazioni nella realtà si porrebbe inevitabilmente in
contrasto con la capacità contributiva dei singoli”; con l’articolo 97,
“in quanto la rivalutazione massiva non assicura né il buon andamen-
to né l’imparzialità dell’amministrazione, colpendo indiscriminata-
mente tutte le unità immobiliari (di una determinata zona) senza
alcuna verif‌ica concreta del singolo bene”.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.− Con ordinanza del 16 dicembre 2016, la Commis-
sione tributaria regionale del Lazio ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,
53 e 97 della Costituzione, dell’art. 1, comma 335, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge f‌inanziaria 2005)», il quale prevede che «La
revisione parziale del classamento delle unità immobilia-
ri di proprietà privata site in microzone comunali, per le
quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente

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