Commissione Tributaria Regionale Di Torino Sez. V, 20 Giugno 2017, N. 1000

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giur
6/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
rituale e proseguita opposizione da parte di chi assume
la veste processuale di attore, introducendo un giudizio,
solo meramente eventuale, in via ordinaria. Ritiene questo
Giudice, di conseguenza, che, per tutte le considerazioni
esposte, l’opposizione va dichiarata improcedibile e, per
l’effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo telema-
tico n° 7421/2014, emesso il 21 febbraio 2014 dal Tribunale
di Milano e depositato il 5 marzo 2014.
2) - Le spese e competenze processuali seguono la soc-
combenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e parte attrice va con-
dannata al pagamento a parte convenuta delle stesse che,
determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e tenuto conto del valore
della domanda, si liquidano come in dispositivo. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO
SEZ. V, 20 GIUGNO 2017, N. 1000
PRES. PERELLI – EST. MAINIERO – RIC. AGENZIA ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE CUNEO C. COMUNE DI SALUZZO
Contratti in genere y Interpretazione y Impianto
fotovoltaico y Contratto mediante il quale viene
concessa la disponibilità di un tetto per la sua in-
stallazione y Contratto di locazione o costituzio-
ne di diritto reale di superf‌icie y Qualif‌icazione y
Criteri.
. Al f‌ine di valutare se il contratto mediante il quale
una parte conceda all’altra la disponibilità di un tetto
per l’installazione di un impianto fotovoltaico integri
locazione o costituzione di un diritto reale di super-
f‌icie, occorre avere riguardo alla maggiore o minore
facilità di installazione e di rimozione degli elementi
che costituiscono l’impianto stesso (Fattispecie nella
quale la Commissione – considerata da un lato la bassa
potenza dell’impianto e, dall’altro, le caratteristiche
costruttive dei suoi elementi non destinate ad alterare
la funzionalità del tetto, ha ritenuto di qualif‌icare l’ac-
cordo quale locazione, sottratto alle maggiori imposte
di registro, ipotecaria e catastale previste in caso di
costituzione di diritto di superf‌icie) (c.c., art. 812; c.c.,
art. 934; c.c., art. 952) (1)
(1) Fattispecie nuova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di un Avviso di liquidazione notif‌icato in data
6 febbraio 2013 dall’Uff‌icio al Comune di Saluzzo riguar-
dante maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale
relative alla scrittura privata mediante la quale il Comune
concedeva in locazione il tetto della piscina comunale alla
Società T.S. s.r.l., per impiantare su di esso un impianto
fotovoltaico.
L’Uff‌icio ha ritenuto detto impianto come bene immobi-
le; la scrittura privata autenticata dal segretario comunale
tra le parti non doveva riferirsi ad una locazione bensì ad
un atto costitutivo di diritto reale di superf‌icie.
Il Comune ha presentato tempestivo ricorso innanzi la
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo contestando
in esso l’attribuzione di bene immobile da parte dell’Uf-
f‌icio, sostenendo che detto impianto era rimovibile facil-
mente e di bassa potenza.
Nel frattempo la Società T.S. s.r.l., dopo un periodo
lungo di morosità nel pagamento dell’aff‌itto, era fallita e
si era prodotta la risoluzione anticipata del contratto di
locazione.
I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso e com-
pensate le spese di lite tra le parti ritenendo che il con-
tratto sia stato davvero un contratto di locazione vero e
proprio e ciò è confermato dalla volontà espressa in esso
dalle parti, oltretutto l’impianto era di modesta potenza
e facilmente rimovibile dal tetto, ed il conduttore è stato
anche moroso.
L’Uff‌icio nell’atto di appello ha sostenuto che si tratta di
un vero bene immobile; ai sensi dell’articolo 812 c.c. “sono
beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli al-
beri, gli edif‌ici e le costruzioni, anche se unite al suolo a
scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o
artif‌icialmente è incorporato al suolo”.
Il concetto giuridico di bene immobile quindi non ha
nulla a che vedere con la maggiore o minore diff‌icoltà di
rimozione del bene dal suolo. Ha citato delle sentenze in
merito e la ridotta potenzialità dell’impianto appare irrile-
vante a farlo ritenere un bene non immobile.
La perizia allegata dal Comune redatta e sottoscritta
da un componente dell’Uff‌icio tecnico del Comune non ha
un rilievo probatorio nell’ambito del processo tributario.
La costituzione di un diritto reale di superf‌icie è con-
templata dall’articolo 952 c.c. “Il proprietario può costitu-
ire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una
costruzione di altri che ne acquista la proprietà”.
Il contratto non rappresenta un titolo idoneo a disatti-
vare in maniera certa ed incontrovertibile, la presunzione
di accessione di cui all’articolo 934 c.c., operante ipso iure
f‌in dalla installazione dello stesso.
Il contratto, nel caso di specie, non è stato in grado di
fornire una valida ragione economica a fondamento della
sua scelta; spetta pertanto al contribuente l’onere di dimo-
strare il reale scopo economico della propria operazione.
Il Comune nelle contro-deduzioni ha ripetuto che il
contratto f‌irmato dalle parti è effettivamente un contrat-
to di locazione, perché trattasi di un impianto di facile
rimozione e di bassa potenza, tanto è vero che, dopo la
risoluzione anticipata dello stesso a causa del fallimento
della Società conduttrice, è stato rimosso agevolmente
dalla Società dopo la risoluzione del contratto nel mese
di maggio 2014.
Il Comune ha incassato ben poco da questo contratto a
causa delle note diff‌icoltà della Società conduttrice.
Il Comune ha precisato ancora che la potenza dell’im-
pianto era bassa e che nell’interpretare la natura di un
contratto si deve anche indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti, per la cui determinazione si deve
valutare il loro complessivo comportamento anche poste-
riore alla conclusione del contratto.

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