Commissione Tributaria Regionale Di Roma Sez. Ii, 11 Aprile 2016, N. 1956

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
vedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribu-
zioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all’assemblea dei condomini”.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale,
“nel condominio, in materia di azioni processuali, il potere
decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea,
la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e
se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta
soccombente. Un tale potere decisionale non può compe-
tere in via autonoma all’amministratore che, per sua natu-
ra, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo
del condominio” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre
2013, n. 4944; nello stesso senso, sez. VI, 8 ottobre 2013,
n. 4944; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 8 maggio 2014, n.
2511 e Cass. sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331).
Nel caso di specie l’Amministratore non ha dimostrato
in giudizio di essere stato autorizzato dall’assemblea con-
dominiale a proporre l’azione di accesso di cui all’art. 116
c.p.a., né l’esercizio di tale azione può farsi rientrare in
una delle attribuzioni proprie dell’amministratore, tassa-
tivamente elencate nel citato art. 1130 c.c..
Il ricorso deve, pertanto considerarsi inammissibile,
per difetto di legittimazione processuale dell’Amministra-
tore del Condominio ricorrente.
Ad abundantiam, va aggiunto che è fondata anche l’ec-
cezione subordinata di inammissibilità, sollevata dalla
difesa provinciale sul rilievo che, da un lato, la richiesta
di accesso agli atti, inviata tramite posta elettronica cer-
tif‌icata (PEC) il 22 novembre 2015, proviene dalla casella
PEC della ditta Plurimobil Sas (di cui non si conoscono
i legami con il Condominio) e non da una casella PEC
riconducibile al Condominio “Rosengarten 8” e al suo
Amministratore e, dall’altro lato, che la richiesta inviata
mediante PEC è priva della f‌irma digitale, cosicché non
risulta avvenuto, né provato, alcun ricevimento da parte
del destinatario.
Osserva a tal riguardo il Collegio che la f‌irma digita-
le, nella PEC, costituisce l’equivalente informatico della
tradizionale f‌irma autografa apposta su carta e serve a
garantire l’identità del sottoscrittore, ad assicurare che
il documento non sia stato modif‌icato dopo la sua sot-
toscrizione e ad attribuire piena validità legale al docu-
mento.
Nel caso di specie, mancando la f‌irma digitale, non è
possibile attestare l’integrità e l’autenticità della sotto-
scrizione dell’Amministratore del Condominio ricorrente,
né la validità della manifestazione di volontà contenuta
nella richiesta di accesso, considerato che essa proviene
da una casella PEC intestata ad una società (Plurimobil
Sas) che, in assenza di prova contraria, non ha alcun col-
legamento con il Condominio “Rosengarten 8” o con il suo
Amministratore.
Per tutte le ragioni espresse, assorbita ogni altra ecce-
zione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquida-
te dal seguente dispositivo.
Nulla va disposto in ordine alle spese della Totalerg
Spa, non costituitasi in giudizio.(Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA
SEZ. II, 11 APRILE 2016, N. 1956
PRES. LIOTTA – EST. BUSCEMA – RIC. BERNARDI C. AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Avviso di accertamento y Impugnazione y Compra-
vendita di immobile y Determinazione del valore y
Valore normale desumibile dalla banca dati OMI
y Intervenuta abrogazione dell’art. 35, comma 23
bis, D.L. n. 223/2006 y Valenza probatoria y Mero
elemento indiziario.
. A seguito dell’abrogazione dell’art. 35, comma 23 bis,
D.L. n. 223/2006, il valore normale desumibile dalla
banca dati OMI assume unicamente il valore di un mero
elemento indiziario di evasione che necessita, per po-
ter essere validamente sostenuto anche in un eventua-
le giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di
rafforzare la sua valenza presuntiva. (d.l. 4 luglio 2006,
n. 223, art. 35; l. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24) (1)
(1) Nel senso che le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipi-
ca di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della
potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi
dell’art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a “condurre ad
indicazioni di valori di larga massima”, v. Cass. civ. 21 dicembre 2015,
n. 25707, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Nel senso che il
reato di dichiarazione infedele ex art. 4, D.L.vo n. 74/2000, può essere
provato anche grazie ai dati dell’Osservatorio del mercato immobi-
liare (Omi). Ciò, sempreché il quadro probatorio sia formato da ele-
menti ritenuti dal giudice penale decisivi, univoci e concordanti al
f‌ine di dimostrare l’illecito, v. Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2013,
n. 46165, in questa Rivista 2014, 351, con nota di ANTONIO NUCERA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Bernardi Dolly ha presentato ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso av-
viso di accertamento, con relative sanzioni, emesso dall’A-
genzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma 3
relativamente all’atto di compravendita per l’acquisto di
un immobile, del quale la stessa era comproprietaria nella
misura di 1 sesto, sito in Roma via Properzio 6.
L’oggetto del contendere riguardava la determinazione
del valore dell’immobile in euro 1.518,00 a fronte di euro
750 mila dichiarati.
In sede di ricorso la parte impugnava l’avviso di accerta-
mento dell’Uff‌icio, evidenziando la natura meramente pre-
suntiva dei valori OMI, senza tenere conto del valore reale e
dello stato e delle condizioni del terreno suffragate da speci-
f‌ica perizia, rappresentava anche che l’immobile stesso non
era mai stato utilizzato come tale per le sue caratteristiche.
L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ecce-
pendo la legittimità dell’accertamento in quanto quest’ul-
timo è stato riferito alla banca data OMI.
La Commissione con decisione n. 6062/61/14 del 7 febbra-
io-24 marzo 2014 adita ha respinto il ricorso con riferimento
alla carenza di motivazione rilevando che seppure l’avviso im-

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