Commissione tributaria provinciale di piacenza sez. Ii, 19 giugno 2018, n. 115

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
(14) Si veda in questo senso CELESTE-SCARPA, Le nuove norme
in materia di assemblea e di amministratore nella ri forma del condo-
minio, in Giur. di merito 2013, I, pag. 1258. In giurisprudenza in questo
senso si veda Cass. 23 novembre 2016, n. 23903 (in questa Rivista 2017,
pag. 193): “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la
delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di
vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpreta-
zione evolutiva fondata sull’art. 66 disp. att. c.c. modif‌icato dall’art. 20
(15) Così SCARPA, La riforma protestante dell’assemblea di condo-
minio, in Immobili & proprietà 2013, pag. 697.
(16) Così Cass. 21 novembre 2000 n. 15010 (in Guida al dir. 2000,
n. 45, pag. 92).
(17) Afferma Cass. 6 novembre 2015 n. 22703 (in Immobili & pro-
prietà 2016, pag. 49, solo massima) che in tema di riparto delle spese tra
usufruttuario e nudo proprietario, la disciplina dettata dagli artt. 1004,
1005 e 1006 c.c. individua quale criterio distintivo l’essenza e la natu-
ra dell’opera da eseguire, e pone a carico dell’usufruttuario l’onere di
provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della
cosa, mentre resta a carico del nudo proprietario ogni intervento che
riguardi la struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, dovendosi
ritenere l’elencazione contenuta nell’art. 1005 c.c. solo esemplif‌icativa.
(18) Così da ultimo Cass. 16 febbraio 2012 n. 2236 (in Giust. Civ.
2013, I, 1121; in Immobili & proprietà 2012, pag. 328, solo massima; in
Guida al dir. 2012, n. 23, pag. 60, solo massima).
(19) Così Cass. 27 ottobre 2006 n. 23291 (in Guida al dir. 2006, n.
46, pag. 60, solo massima; in questa Rivista 2007, pag. 150, con nota di
DE TILLA, Sulla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo pro-
prietario).
(20) Così Cass. 28 agosto 2008 n. 21774 (in Guida al dir. 2008, n. 44,
pag. 60, solo massima; in Immobili & proprietà 2008, 653, solo massima).
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 9 GIUGNO 2015, N. 7103
EST. BOCCONCELLO – RIC. A.S. S.R.L. C. CONDOMINIO A.D.
Contributi e spese condominiali y Ripartizione
y Criteri y Spese relative all’invio di corrisponden-
za a singoli condomini y Imputazione ad personam
y Esclusione y Ripartizione pro quota millesimale y
Delibera di approvazione del bilancio consuntivo
che faccia applicazione di un criterio diverso y Nul-
lità y Fattispecie.
. Le spese postali sopportate dal condominio, anche se
relative all’invio di corrispondenza a singoli condòmini,
attenendo alle spese di amministrazione, vanno riparti-
te tra tutti i condòmini, in base alle tabelle millesimali
e non, invece, imputate "ad personam". Conseguente-
mente, va dichiarata la nullità della delibera assemble-
are di approvazione del bilancio consuntivo, nella parte
in cui non ripartisca pro quota millesimale le spese di
corrispondenza per invii postali (Fattispecie decisa
senza che poter tener conto del regolamento condo-
miniale, prodotto in giudizio solo in sede di comparsa
conclusionale). (c.c., art. 1137; c.c., art. 1421) (1)
(1) In merito all’imputabilità al singolo condòmino delle spese c.d.
personali, si rinvia al principio espresso Cass. civ. 6 ottobre 2008, n.
24696, in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notif‌icato la A.I.
s.r.l., premesso di essere condomina del Condominio con-
venuto, impugnava la delibera dell’assemblea ordinaria
del Condominio di via C. 11, tenutasi in seconda convo-
cazione in data 16 maggio 2013 nella parte in cui l’assem-
blea approvava il bilancio consuntivo 2012 che - secondo
l’assunto attoreo - attribuiva alla voce spese personali una
serie di addebiti direttamente ed esclusivamente in capo
all’attrice. A fondamento dell’impugnazione A.I. s.r.l. espo-
neva che l’assemblea aveva attribuito a lei, in mancanza
di sentenza che ne sancisca l’addebitabilità, spese che in-
vece dovevano essere ripartite pro quota millesimale tra
tutti i condomini.
Si costituiva in giudizio il Condominio di via C. 11 in
Milano contestando in fatto e diritto il merito delle prete-
se azionate dall’attrice ed esponendo che l’impugnazione
proposta dalla A.I. era pretestuosa posto che l’assemblea
aveva legittimamente approvato il consuntivo con la voce
spese personali da riferire all’attore perché riferibili a spe-
se postali o di cancelleria per chiarimenti richiesti dall’at-
trice.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza veni-
vano concessi inchiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All’udienza del 14 aprile 2014 la causa era ritenuta matura
per la decisione e rinviata per la precisazione delle con-
clusioni
All’udienza del 16 febbraio 2015 la causa era trattenuta
in decisione sulle conclusioni che in epigrafe si riportano,
dopo il deposito delle comparse conclusionale e delle me-
morie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’impugnazione azionata dall’attrice avverso la delibe-
ra dell’assemblea del Condominio di via C. 11 in Milano,
tenutasi in seconda convocazione in data 16 maggio 2013,
nella parte in cui l’assemblea ha approvato il consuntivo
2012 ed in particolare la voce di spesa addebito personale,
è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile per-
chè tardiva in quanto effettuata oltre lo spirare dei termi-
ni ex art. 183, comma 6 c.p.c. la produzione, che sarebbe
stata rilevante se tempestiva, del regolamento condomi-
niale effettuata da parte convenuta in sede di comparsa
conclusionale.
Ciò posto, senza poter tener conto del regolamento sud-
detto, va evidenziato che la Suprema Corte, con la senten-
za n. 24696 del 2008 ha stabilito in merito all’imputabilità
al singolo condomino delle spese c.d. personali il principio,
già precedentemente espresso (Cassazione Civile 3946 del
1999) secondo cui "è affetta da nullità - e quindi sottratta
al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., la
deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui
diritti individuali di un condomino, come quella che ponga
a suo totale carico le spese del legale del condominio per
una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una
sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità,
a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo
stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea an-
corchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione,
ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il ricono-
scimento di una sua obbligazione".
Inoltre "Le spese postali sopportate dal condominio,
anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli
condomini, attenendo alle spese di amministrazione del
condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base
alle tabelle millesimali e non, invece, imputate "ad perso-
nam". (Trib. di Napoli, 29 novembre 2003, n. 12015)
Nel caso in esame è pacif‌ico tra le parti l’addebito della
spesa di Euro 47,03 per invio corrispondenza a chiarimen-
ti all’attrice che come tale, trattandosi di spesa postale e
non di copia della documentazione, deve essere ripartita
tra tutti i condomini pro quota millesimale.
Ne consegue che avendo l’assemblea deliberato illegit-
timamente in merito alla ripartizione della detta spesa,
l’impugnazione va accolta e va dichiarata la nullità della
delibera de quo nella parte in cui ripartisce alla sola attri-
ce le spese di invio postale.
Le spese di lite seguono il criterio della soccomben-
za e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto
dell’attività processuale svolta.
Sentenza esecutiva. (Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
SEZ. II, 19 GIUGNO 2018, N. 115
PRES. ED EST. VENTURATI – RIC. C. ED ALTRO (AVV. MARCHESI) C. CONSORZIO
DI BONIFICA DI PIACENZA (AVV. GIOCOSI)
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei Consorzi di bonif‌ica y Riscossione a mezzo
ruolo y Legittimità y Esclusione y Ragioni.
. A far tempo dal 16 dicembre 2010 i Consorzi di bonif‌i-
ca non hanno più potere di riscuotere i contributi me-
diate ruolo. Ciò, a seguito dell’abrogazione – nell’ambi-
to del c.d. meccanismo del "taglia-leggi", disciplinato
dall’art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246 – dell’art. 21,
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. E in questa prospettiva
a nulla vale il richiamo al disposto del citato art. 14,
laddove prevede la permanenza in vigore delle dispo-
sizioni tributarie e di bilancio e di quelle concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante da
gioco (comma 17, lett. c). Infatti, l’art. 21, che rinviava
espressamente alle disposizioni che regolano la riscos-
sione delle imposte dirette, era norma procedimentale
e non già disposizione tributaria istitutiva (o modif‌ica-
tiva) di un tributo o della sua base imponibile. Senza
considerare che anche a voler qualif‌icare la norma in
questione disposizione tributaria – ma, come visto, non
lo è – tutte le disposizioni tributarie di cui è stata rite-
nuta indispensabile la permanenza in vigore sono sta-
te espressamente elencate e confermate in vigore nel
minuziosissimo allegato 1 al D.L.vo 1 dicembre 2009
n. 179, emanato in applicazione della predetta L. n.
246/2005; elenco in cui non compare il più volte citato
art. 21. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; l. 28 novembre
2005, n. 246, art. 14)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da C. e R.C. si oppone alla cartella di
pagamento con la quale il Consorzio di Bonif‌ica di Piacen-
za esige il versamento dei contributi consortili per l’anno
2015 e per gli immobili di loro proprietà.
I ricorrenti eccepiscono in via preliminare la nullità del
ruolo, perchè il consorzio non può avvalersi di tale potere
di riscossione, che trovava la fonte in una norma abrogata.
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione pre-
giudiziale, il cui accoglimento esonera dall’esame del meri-
to, in conformità del resto con l’orientamento già espresso
da questa Commissione, che ha considerato abrogato l’art.
21 del R.D. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010.
Tale norma, che conferiva ai consorzi il potere di ri-
scuotere tramite ruoli, è da ritenere, infatti, non più in
vigore: convincenti e non facilmente eludibili appaiono
sul punto le osservazioni critiche sviluppate nel ricorso
e nella memoria successiva, che puntualmente ribattono
agli sforzi difensivi di parte resistente attraverso precisi
apporti ricostruttivi.
Il consorzio sostiene che quanto disposto dal comma
17, lettera c) dell’art. 14 della legge delega n. 246/2005, il
quale statuisce: rimangono in vigore…le disposizioni tri-
butarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisi-
zione del gettito, anche derivante da gioco, avrebbe “salva-
to” l’art. 21 dall’abrogazione. Trattasi di tesi insostenibile.
L’art. 21, che rinviava espressamente alle disposizioni
che regolano la riscossione delle imposte dirette, era nor-
ma procedimentale e non già disposizione tributaria che
istituisce (o modif‌ica) un tributo o la sua base imponibile,
come risulta dal suo chiaro tenore. Senza dire che, anche
se si trattasse di disposizione tributaria - ma, come visto,
non lo è - tutte le disposizioni tributarie di cui è stata ri-
tenuta indispensabile la permanenza in vigore sono state
espressamente elencate e confermate in vigore nel mi-
nuziosissimo allegato 1 al D.L.vo 1 dicembre 2009 n. 179,
elenco in cui non compare invece l’art. 21. Con la locuzio-
ne «disposizioni concernenti le reti di acquisizioni del get-
tito», il comma 17 si riferisce, all’evidenza, alle strutture
di riscossione del gettito e non già ai procedimenti di ri-
scossione. In questo contesto il ricorso deve essere accolto
e l’atto impugnato annullato.
La soccombenza dell’Ente comporta la condanna al
pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, spe-
se che il Collegio ritiene di liquidare nella misura di euro
250,00 onnicomprensivi. (Omissis)

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