Commissione Tributaria Provinciale Di Roma Sez. XXXII, 30 Novembre 2016, N. 27582

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MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA
SEZ. XXXII, 30 NOVEMBRE 2016, N. 27582
PRES. LANZELLOTTO – EST. MORETTI – RIC. FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH (AVV.TI FANTOZZI E RUFFINI) C. COMUNE DI ROMA
Tributi degli enti pubblici locali y Imposta co-
munale sugli immobili y Esenzione ex art. 7, comma
1, lett. a) D.L.vo n. 504/1992 y Applicabilità in caso
di utilizzo indiretto del bene y Condizioni.
. Nel caso di concessione in comodato gratuito di im-
mobile da parte di un ente non commerciale ad un
altro ente non commerciale, legati “strutturalmente”
nell’adempimento di un comune scopo non lucrativo, si
applica la disciplina di cui all’art. 7 D.L.vo n. 504/1992,
per cui si ha l’esenzione dall’applicazione dell’Ici.
(d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7) (1)
(1) Si rimanda a Cass. civ. 18 dicembre 2015, n. 25508 - richiama-
ta in motivazione e pubblicata in questa Rivista 2016, 176 - secondo
cui in tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lett. a) D.L.vo n. 504/1992 spetta non soltanto
se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo
svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in
comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale
per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma age-
volativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla
stessa struttura del concedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 dicembre 2013 la Fondazione riceveva l’avviso
di accertamento in oggetto relativamente al recupero della
maggiore ICI accertata per il 2010 per un importo comples-
sivo di € 65.394,96 comprensivo di sanzioni e interessi. Si
rivolge alla Commissione spiegando preliminarmente che:
- lo scopo della Fondazione è legato alla necessità di
favorire gratuitamente la formazione di studenti che non
posseggono mezzi economici;
- gli immobili in contestazione sono stati concessi in co-
modato gratuito, stipulato in data 28 novembre 2002, alla
Fondazione Tardini (allega copia contratto), e destinati a
f‌ini non lucrativi;
- la Comunità Domenico Tardini, è una ONLUS alla
base della Fondazione ed è nata con lo scopo di offrire a
giovani intellettualmente dotati i mezzi per far fruttif‌icare
i propri talenti;
- la Fondazione è proprietaria di alcuni immobili situati
nel territorio del Comune di Roma e ricevuti in donazione
nel 1946;
- la Fondazione riceve contributi dal Ministero Italiano
dell’Università quale “Collegio Universitario di Eccellenza”
riconosciuto dal Ministero stesso. Prosegue eccependo l’ille-
gittimità dell’atto impugnato per i motivi di seguito esposti:
- Difetto di notif‌ica. A riguardo sostiene che la notif‌ica,
trattandosi di Fondazione avente sede nello Stato della
Città del Vaticano, doveva seguire la disciplina specif‌ica di
cui agli art. 30 e 75 del D.P.R. 200/1967 ovvero tramite le
ambasciate e i consolati, e non per mezzo della procedura
ordinaria con notif‌ica al legale rappresentante Cardinal
Silvestrini Achille (cita sentenza CTR Lazio 51/2008);
- carenza di motivazione. Il Comune nell’atto impugnato
si limita ad affermare di aver eseguito la verif‌ica dei requi-
siti per le unità ai f‌ini dell’esenzione, di aver controllato
il volume d’affari, di aver verif‌icato i documenti f‌iscali e il
possesso di partita IVA, elementi dai quali deriverebbe la
natura commerciale dell’attività svolta. Non si comprende
come l’Uff‌icio abbia potuto considerare la Fondazione alla
stregua di un ente commerciale; la Fondazione ricorrente
non è in possesso di una partita IVA e non ha mai deposi-
tato alcun bilancio in quanto soggetto di diritto Vaticano,
pertanto non comprende come possa essere stato rilevato
un volume d’affari e quali “documenti” siano stati visionati;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.L.vo
504/1992. A riguardo preme ricordare che gli immobili de-
stinati allo svolgimento di attività di rilievo sociale bene-
f‌iciano di un’esenzione totale dall’imposta; tale esenzione
spetta a prescindere dall’effettiva titolarità dei fabbricati.
Lo stesso articolo specif‌ica che il benef‌icio si applica ai
cosiddetti “enti non commerciali” i cui immobili sono de-
stinati esclusivamente allo svolgimento di attività assisten-
ziali, previdenziali, ricettive, culturali. Nel caso di specie
è chiaro che l’immobile viene utilizzato da un ente non
commerciale che agisce di concerto e secondo le direttive
della ricorrente, rispettando quindi il requisito soggettivo.
Richiamando il D.L.vo 504/92 si specif‌ica che i Comuni
hanno il potere di circoscrivere l’ambito applicativo dell’e-
senzione ai soli fabbricati che l’ente non solo utilizzi ma
possieda. Per la fattispecie in esame il Comune di Roma
con delibera 53/2007 in materia di ICI disponeva l’esen-
zione degli immobili utilizzati direttamente dalle ONLUS.
L’immobile in osservazione è utilizzato direttamente per
i f‌ini istituzionali, difatti l’attività della “Comunità Tardi-
ni” è rivolta a giovani bisognosi nell’ambito del “Progetto
Formativo Villa Nazareth” al f‌ine di mettere a disposizione
risorse e competenze di un Collegio Universitario di eccel-
lenza. A riguardo Villa Nazareth rimane partecipe delle
attività per cui è stata creata, attraverso l’operato della
Comunità Tardini, la cui esistenza è subordinata al fatto
che la ricorrente ha la necessità di utilizzare un altro ente
per raggiungere le f‌inalità previste dal comune fondatore il
Cardinale Tardini Domenico. Sulla base del suddetto rap-
porto di strumentalità la stessa Corte di Cassazione stabi-
lisce che l’esenzione non spetta qualora l’ente proprietario
metta a disposizione l’immobile ad un altro ente restando
estraneo alle funzioni svolte (Cass. 8495/2010), mentre nel
caso di specie è chiaro lo stretto rapporto esistente tra le
due Fondazioni. Lo stesso MEF chiarisce l’esenzione ICI in
caso di concessione di immobile in comodato gratuito da
un ente non commerciale ad altro ente non commerciale
per lo svolgimento di attività meritevoli (allega risoluzione
4/DF), pertanto si deve concludere che tale esenzione può
applicarsi al caso di specie. Conclude chiedendo l’illegitti-
mità dell’avviso impugnato e, per l’effetto, il suo annulla-
mento, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituisce il Comune di Roma Capitale il quale procede
a contestare quanto dedotto dalla ricorrente:

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