Commissione Tributaria Provinciale Di Roma Sez. XXXVII, 28 Aprile 2016, N. 10165

AutoreFrancesco Massimo Tiscornia
Pagine679-681
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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
alla ripetizione dei canoni pagati e del locatore alla resti-
tuzione dell’immobile locato) v. anche Corte app. Firenze
26 marzo 15 n. 526, in questa Rivista 2016, pag. 71 con nota
di SCRIPELLITI (Nullità del contratto di locazione e re-
trocessione delle prestazioni).
In tal caso il locatore ha diritto alla immediata restitu-
zione dell’immobile detenuto dal conduttore senza alcun
titolo e ad un’indennità correlata all’occupazione dell’im-
mobile. Da parte sua il conduttore ha invece diritto ex art.
2033 c.c. alla ripetizione dei canoni.
Inf‌ine solo un breve cenno alla nuova formulazione
dell’art. 13 della L. 431 del 1998 a cui la Legge di Stabilità
2016 (in vigore dal 1 gennaio di quest’anno ma la cui disposi-
zione si applica anche per i contratti di locazione già in esse-
re alla sua entrata in vigore) ha aggiunto, nel primo comma,
un secondo periodo: “è fatto carico al locatore di provvedere
alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni dan-
done documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni,
al conduttore ed all’Amministratore del Condominio, anche
ai f‌ini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe
condominiale di cui all’art. 1130, n. 6, c.c..” introdotto dalla
legge di riforma del Condominio del giugno 2013.
L’Amministratore dovrà inserire nel Registro i dati ana-
graf‌ici anche dei conduttori e non potrà non annotare gli
estremi della registrazione del relativo contratto.
In estrema conclusione ed ancor più in estrema sintesi
si può così oggi (ma dopo 18 anni dalla Legge del 1998 e 13
dalla Cassazione del 2003) avere - per i pratici - la certez-
za, dopo le S.U. del settembre 2015, che:
1) un contratto di locazione (o che comunque costitu-
isca diritti di godimento di unità immobiliari) è nullo se
non è registrato;
2) e che nullo rimane anche se registrato tardivamente;
3) e che pertanto sia impossibile agire in giudizio in
assenza di una registrazione tempestiva.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA
SEZ. XXXVII, 28 APRILE 2016, N. 10165
PRES. ROBERTI – EST. DOVERE – RIC. D.M.M.A. C. AGENZIA DELLE ENTRATE-
UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA
Tributi (in generale) y Accertamento tributario y
Accertamento catastale y Revisione del classamen-
to catastale y Art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 y
Revisione dei parametri catastali nella microzona y
Modalità y Obbligo motivazionale dell’uff‌icio da ri-
ferirsi alla specif‌ica unità oggetto di revisione.
. In tema di classamento per microzone ex art. 1,
comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311, è illegittima la
revisione catastale che prescinda dalla considerazione
della specif‌ica unità oggetto di revisione, sia nelle sue
caratteristiche estrinseche (contesto urbano) che in
quelle intrinseche. (l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.A.D.M. ha proposto ricorso avverso l’avviso di ren-
dita catastale indicato in epigrafe con il quale l’Agenzia
delle entrate ha comunicato la modif‌ica della classe cata-
stale (da A/4 cl. 2 ad A/2 cl. 3) e della rendita dell’immo-
bile in proprietà della menzionata società, sito in Roma
nella microzona 8 - Monti.
Con il ricorso si deduce:
- L’inammissibilità della variazione di categoria cata-
stale nell’ambito della revisione per microzone all’art. 1,
comma 335 L. n. 311/2004;
- vizio di motivazione per non essere stati indicati i dati
e le operazioni compiute per calcolare lo scostamento tra
valore medio di mercato e valore medio catastale, nello
specif‌ico di poco superiore alla soglia di legge; per essere
stati assunti dati OMI, ovvero dati di fonte interna all’am-
ministrazione stessa (sicché si richiede la disapplicazione
della Determinazione 16 febbraio 2005 nella parte in cui
ne prevede l’utilizzo, per indeterminatezza ed eccesso di
delega rispetto alla norma di legge); per non essere stato
allegato il relativo atto; per essere stati applicati valori del
2004 e quindi non più coerenti con quelli del 2013, anno
dell’accertamento; per essere stata utilizzata quale unità
di misura rilevante per la determinazione del valore me-
dio catastale il valore unitario per metro quadro, desunto
dal vano medio, secondo un parametro di conversione che
non è stato reso noto al contribuente; per non essere stato
indicato come sia stato calcolato lo scostamento del va-
lore medio catastale da quello medio di mercato su base
comunale.
- Lamenta che la Determinazione sopra richiamata
non si vedeva riconosciuta dall’art. 1, comma 335 se non
il compito di aggiornare il valore medio di mercato e che
pertanto essa è illegittima laddove individua la misura del
35% come valore che esprime la signif‌icatività dello sco-
stamento che vale a legittimare l’operazione di revisione
in questione.
- Con specif‌ico riferimento alla motivazione ed ai cri-
teri della revisione del classamento dell’immobile in pro-
prietà della ricorrente, questa deduce che i due edif‌ici as-
sunti a confronto hanno caratteristiche edilizie differenti
e di maggior pregio - peraltro non costituenti unità tipo
ai sensi di legge - tanto da non giustif‌icare la revisione,
in specie senza il sopralluogo, dalla ricorrente giudicato
in ogni caso doveroso, anche per la inapplicabilità al caso
che occupa dell’art. 11 del D.P.R. n. 138/98, trattandosi
di unità già censita con attribuzione della nuova rendita,
operata ai sensi dell’art. 1, comma 335 L. 311/2004, senza
alcun accertamento sullo specif‌ico immobile ed assumen-
do a termini di confronto immobili con caratteristiche del
tutto diverse.
2. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate
contestando gli assunti della ricorrente; ha sostenuto la
suff‌icienza della motivazione e rappresentato che per la
rideterminazione del classamento si è operata una spe-
cif‌ica analisi della documentazione agli atti dell’Uff‌icio e
una verif‌ica sopralluogo dell’edif‌icio, con redazione di una
scheda di rivelazione (che si è riservata di produrre).

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