Commissione Tributaria Provinciale Di Roma Sez. Xxvii, 16 Giugno 2016, N. 14570

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MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
rapporti correnti tra condomini ed in mancanza della de-
cisione bonaria, ha evitato il più possibile di ampliare ad
altre situazioni conf‌littuali.
Confermata la competenza di questo GDP, si osserva
che a norma dell’art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. l’assemblea,
quando nell’esercizio delle sue attribuzioni provvede alle
opere di manutenzione straordinaria, quali quelle oggetto
del contrasto di appalto anzidetto, è obbligata a costituire
un fondo speciale, d’importo pari all’ammontare dei lavori,
approvandone la ripartizione tra i condomini.
In difetto di ciò, all’amministratore, al quale è espres-
samente inibito (art. 1135 comma 2) di ordinare l’esecu-
zione di lavori straordinari, risulta precluso, chiaramente,
l’esercizio delle attività previste dall’art. 63 dd. att., non
potendo, evidentemente, egli richiedere, a carico dei sin-
goli condomini, l’emissione di ingiunzioni di pagamento
per il recupero di crediti giuridicamente inesistenti.
Le norme citate si rif‌lettono verso i terzi creditori del
Condominio. Costoro, se muniti di titolo idoneo, possono,
infatti, agire esecutivamente nei confronti dei singoli con-
domini, restando comunque obbligati ad escutere, primi
fra tutti, i morosi ma ciò soltanto a condizione che il pro-
prio debitore, ovverossia il Condominio, abbia costituito il
fondo speciale summenzionato e l’amministratore, a sua
volta, abbia dato impulso al procedimento di riscossione
previsto dall’art. 63 disp. att. del codice civile, ottenendo
nei confronti di ciascuno dei morosi l’emissione di specif‌i-
che ingiunzioni di pagamento.
Nella fattispecie in esame, da una parte, il Condominio
non ha posto in essere nessuna delle attività previste dalle
norme predette e, dall’altra, la Coop. Edil, terzo credito-
re, invece di agire contro il Condominio, unico soggetto
tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte nei propri
confronti con la stipula del contratto di appalto, ha agito
contro i singoli condomini verso i quali, in virtù di quanto
si è detto, non può vantare pretesa alcuna.
Il decreto ingiuntivo, nella sua essenza di procedi-
mento speciale sommario può sussistere solo se corretto
sotto il prof‌ilo di soggetti legittimati, sia sugli elementi
richiesti dagli artt. 633 e successivi del c.p.c. non poten-
dosi ricorrere all’utilizzo del procedimento sommario di
ingiunzione, in assenza della sussistenza di elementi fon-
damentali, quali la esatta indicazione del creditore, del
debitore, la quantif‌icazione esatta della somma e la sua
liquidità e ciò soprattutto allorquando viene chiesto im-
mediatamente esecutivo.
Detti elementi non possono essere modif‌icati: il decre-
to d’ingiunzione deve essere preciso in tutti gli elementi,
né possono essere corretti dal Giudice, nemmeno a seguito
di una interpretazione logico-sistematica.
La Corte costituzionale con sentenza del 10 novembre
1994, n. 393 ha chiarito che il provvedimento nei confronti
dell’effettivo destinatario dell’ordine di pagare ha carat-
tere sostanziale, investendo il processo logico posto alla
base della statuizione. Non v’é mai luogo al procedimento
di correzione, dice la Corte costituzionale, allorché il de-
creto ingiuntivo sia stato tempestivamente opposto.
Di conseguenza il decreto opposto non può che essere
totalmente revocato per difetto delle condizioni richieste
dall’art. 633 c.p.c.
Si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., non
ricorrendone i motivi, trattandosi di norme di recente e
dibattuta applicazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi
dell’art. 81 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo
ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per le voci dovute.
(Omissis)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA
SEZ. XXVII, 16 GIUGNO 2016, N. 14570
PRES. DI CARLO – EST. DI SALVO
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Accertamento catastale y Revisione parziale del
classamento y Procedura prevista dall’art. 1, comma
335, L. n. 311/2004 y Parametri.
. Anche la procedura di “revisione parziale del classa-
mento” prevista dall’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
– pur a fronte del relativo presupposto costituito dall’e-
sistenza di uno scostamento signif‌icativo del rapporto
tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme
delle microzone comunali – non può sottrarsi all’appli-
cazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall’art.
3 comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo
contesto cronologico, dei caratteri specif‌ici di ciascuna
unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove
l’unità è sita , siccome tutti incidenti comparativamen-
te e complessivamente alla qualif‌icazione della stessa.
(l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3; l. 30 dicembre 2004,
n. 311, art. 1) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ., 9 marzo 2015, n. 4712, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Utile il rinvio anche a Cass.
civ. 13 giugno 2012, n. 9629, in questa Rivista 2014, 331.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Campoli Anna Maria ha impugnato l’avviso di accerta-
mento n. 2013 RM 0985283, emesso dall’Agenzia del Terri-
torio, Uff‌icio provinciale di Roma, con il quale è stato ride-
terminato il classamento, attribuendo di conseguenza una
nuova rendita catastale, degli immobili di sua proprietà,
siti in Roma, rispettivamente, Via Giovanni Paisiello 27 e
Via Giovanni Paisiello 29, modif‌icandone la categoria da
A/2 a categoria A/l, e la R.C. da € 3.11424 a € 5.298, 85 in
ragione del contesto urbano di ubicazione ed alla mutata
redditività degli immobili.
La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ac-
certamento per mancanza di motivazione, contenendo
l’avviso solo il quadro normativo della materia senza in-
dicazione di elementi specif‌ici e concreti che consentano
l’instaurazione di un contraddittorio e per genericità, non
risultando comprensibile il mutamento di classif‌icazione

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