Autorizzazione da parte del comitato dei creditori per la nomina di perito estimatore di beni immobili

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Al curatore . . .

Via . . . n . . .

Fallimento . . . n. . . .

Giudice delegato dott . . .

Decreto di autorizzazione da parte del comitato dei creditori per la nomina del perito estimatore

Il comitato dei creditori letta l'istanza del curatore che precede, visto l'art. 32, 1 comma , L.F., autorizza il curatore alla

Nomina l'ing./ arch./ il geom. . . . con studio a . . . in . . . perito per la stima dell'immobile/ degli immobili di cui alla citata istanza, che redigerà secondo le direttive che seguono. Il perito, assunte le opportune informazioni presso il curatore e presso terzi (anche presso pubbliche amministrazioni ed enti privati, che indicherà nominativamente), avvertito il fallito/ il legale rappresentante della società fallita, a mezzo di lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni peritali, ispezionato/i l'immobile/ gli immobili acquisiti al fallimento, predisporrà - per ogni immobile (incluse eventuali accessioni e pertinenze) una relazione contenente le informazioni, i dati e i documenti sotto indicati.

  1. Descrizione. Ubicazione, consistenza, misure e criteri di misurazione, natura ed attuale destinazione economica, nonché stato e titolo di occupazione, facendo riferimento anche alla zona e ad eventuali parti comuni ed allegando eventuali regolamenti condominiali e le fotografie ritenute utili;

  2. Censimento. Identificazione catastale, descrizione delle coerenze, indicazione (a seconda del caso) del reddito dominicale del terreno e della rendita catastale del fabbricato e specificazione delle eventuali autorizzazioni comunali; esecuzione, previa specifica autorizzazione da richiedere a questo stesso giudice, delle variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto anche ai sensi dell'art. 4, D. M. 19 aprile 1994, n. 701, acquisendo la scheda catastale, o predisponendola se manca, ed allegando la planimetria aggiornata;

  3. Situazione urbanistica. Descrizione di eventuali vincoli che rimarranno a cari- Page 138 co dell'acquirente, quali, ad esempio, atti di asservimento urbanistico e cessioni di cubatura, convenzioni matrimoniali e famigliari, servitù, usi, ecc.; indicazione della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, dell'eventuale sanabilità ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e L. 23 dicembre 1994, n. 724, e dei relativi costi, comunicando le informazioni assunte presso i competenti uffici comunali;

  4. ...

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