Responsabile contenzioso del Comando Polizia Locale di Treviso. Prime evidenze giurisprudenziali di una tesi annunciata

AutoreCristiano Bruno
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@1. Premessa

- In questa interessantissima pronuncia, la Consulta esplora il difficile tema dei rapporti tra la disposizione di cui all'articolo 201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada e quella di cui all'art. 4 L. 168/02, pervenendo, come si potrà agevolmente notare, ad esiti assolutamente identici a quelli raggiunti nell'indagine, avente ad oggetto il medesimo argomento, condotta sulle pagine di questa Rivista (C. BRUNO, I dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità, 2005, p. 1181).

Prima di addentrarci nell'esame delle acquisizioni della Corte, giova richiamare sinteticamente, sotto i profili che qui soprattutto interessano, il contenuto delle disposizioni sopra citate.

Orbene, la norma di cui all'articolo 201 comma 1 bis lettera e) dispone che la contestazione immediata degli illeciti in materia di circolazione stradale non è necessaria qualora all'accertamento si giunga «per mezzo di apparecchi di rilevamento... che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari».

L'articolo 4 L. 168/02 fa rinvio agli strumenti di rilevamento c.d. «a distanza» della velocità, stabilendo invero una disciplina alquanto articolata, in ragione della quale l'uso delle apparecchiature in questione viene consentito solo su determinate strade: autostrade, strade extraurbane principali, nonché altre strade aventi particolari caratteristiche ed individuate con decreto dell'autorità prefettizia, che all'uopo tiene conto delle condizioni «per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operatori e dei soggetti controllati».

Ai sensi del medesimo articolo 4 L. 168/02, nei casi e nelle strade interessate dall'utilizzo degli strumenti di rilevamento a distanza, la pubblica amministrazione - parallelamente a quanto già dispone l'art. 201 comma 1 lett. e) - viene esentata dall'obbligo della contestazione immediata.

Dal confronto tra le due norme, appare evidente l'urgenza di comprendere se gli strumenti di cui all'art. 201 comma 1 bis lett. e) siano gli stessi di cui si occupa la disciplina prevista dall'art. 4 L. 168/02.

In caso affermativo, la deroga alla contestazione immediata che l'art. 201 comma 1 bis lett. e) ricollega...

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