DECRETO 2 gennaio 2008 - Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l''uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e n. 993/2007 del 27 agosto 2007;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente ´disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)ª, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per l'applicazione delle sopra richiamate norme comunitarie relative al regime di aiuto per le coltivazioni energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da utilizzare principalmente nel settore non alimentare;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e' modificato come segue.

1) L'art. 4 ´Aiuto per le colture energeticheª e' sostituito dal seguente:

  1. Il Titolo IV, Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.

  2. L'agricoltore ´richiedenteª, il ´collettoreª ed il ´primo trasformatoreª sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel Capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.

  3. Le modalita' tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo di coordinamento.

  4. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la superficie minima coltivata non deve essere inferiore a 0,3 ettari.

  5. Il contratto, di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima e depositato, da parte del richiedente a corredo della domanda unica, presso l'organismo pagatore competente entro la data a tal proposito fissata dall'organismo di coordinamento.

  6. Per le colture diverse da quelle annuali, l'aiuto di cui all'art. 88 del regolamento (CE) n...

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