CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 14 - Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002. Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti

Al Ministero politiche agricole e forestali - Dir. ne gen. le delle politiche com. rie e intern. li - Div. VII - Div. FEOGA All'A.P.T.I.

All'UNITAB.

Alla COLDIRETTI - Dipartimento economico Alla Conf.ne Italiana Agricoltori Alla CONFAGRICOLTURA Alla COPAGRI Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative Federagroalimentare All'ANCA LEGA Coop.

Alla org.ne Interprof.le INTERBRIGHT Alla org.ne Interprof.le INTERORIENTALI All'ass.ne Interprof.le Tabacco AIIE.T.I. - Ente Tabacchi Italiani Alla S.G.S. Italia s.r.l.

e per conoscenza

Al Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine alla stipula e presentazione per la registrazione dei contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002, ai sensi del regolamento CEE n. 2848/98 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 11 e 12, nonche' della circolare MIPA n. 652 del 6 agosto 1999.

Contrattazione: termini e modalita'.

L'AGEA entro il 15 giugno 2002, aggiornera' le quote di produzione tabacco; tale aggiornamento terra' conto delle risoluzioni dei casi di contenzioso relativi agli accordi di cessione di quota e ai trasferimenti di azienda, nonche' delle quote aggiuntive derivate dalla distribuzione dei residui.

Le quote aggiornate come sopra saranno oggetto della contrattazione del tabacco sciolto per il raccolto 2002, le cui date limite, stabilite dal regolamento (CE) n. 2848/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono

stipula contratti primari: entro il 30 giugno 2002; presentazione all'AGEA dei contratti primari: entro il 10 luglio 2002.

Si rammenta che il punto 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n.

2848/98, stabilisce che qualora il termine per la firma del contratto, o per la sua consegna all'AGEA, sia superato di non oltre quindici giorni, il premio da rimborsare e' ridotto del 20%.

Pertanto i contratti presentati per la registrazione successivamente al 25 luglio 2002, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti nulli agli effetti dell'attribuzione definitiva delle quote e del diritto al premio comunitario.

Si ribadisce che la nuova regolamentazione non prevede una fase di attribuzione di quote residue, essendo stata soppressa la contrattazione integrativa.

Pertanto, le quote, o parte delle stesse, non impegnate individualmente, non potranno essere riutilizzate dall'Associazione per la campagna medesima.

Negli impegni di coltivazione dovranno essere indicate

  1. quota ADQ ( individuale o associativa); b) quota parte nominale ( corrispondente alla quota ADQ per i coltivatori non associati); c) quota contrattata (uguale o minore della quota parte nominale).

Il coltivatore deve valutare l'entita' della quota contrattata da dichiarare, sulla base della resa massima applicata alle superfici effettivamente coltivate e di conseguenza dichiarate coltivate nel modello T1 sottoscritto.

Si pregano le associazioni di informare i propri soci che, a differenza degli anni precedenti, le quote attribuite per la campagna 2002 che non saranno contrattate per la campagna medesima, non saranno revocate a decorrere dal raccolto 2003, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n.

546/2002 del Consiglio, l'Italia ha deciso di non avvalersi dell'opportunita' di istituire la Riserva nazionale alla quale dovevano essere destinate.

Tipologie di contratto ed impegni di coltivazione.

Relativamente alle tipologie di contratto ed impegni di coltivazione validi per il raccolto 2002, con particolare riguardo a quanto disposto dalla circolare AGEA n. 78 dell'11 ottobre 2001 nel capitolo relativo agli effetti del riconoscimento delle associazioni sulla contrattazione, si richiamano le seguenti prescrizioni

C1: trattasi del rapporto contrattuale tra un coltivatore non...

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