Art
1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.
Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti.
Art
1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.
Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti. 2