LEGGE 7 luglio 1959, n. 490 - Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera

Coming into Force05 Agosto 1959
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date07 Luglio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/07/21/059U0490/CONSOLIDATED/20080625
Published date21 Luglio 1959
Official Gazette PublicationGU n.173 del 21-07-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti.

Art 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti. 2

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