Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali - Biennio economico 2004-2005.

Il giorno 8 giugno 2006 alle ore 20,30 presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN nella persona del presidente cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali: | Confederazioni: ===================================================================== CGIL FP (Firmato) |CGIL (Firmato) CISL FPS (Firmato) |CISL (Firmato) UIL PA (Firmato) |UIL (Firmato) CONFSAL/ UNSA (Firmato) |CONFSAL (Firmato) FLP (non firma) |USAE (Firmato) RDB/PI (non firma) |RDB-CUB (non firma) FEDERAZIONE INTESA* (Firmato) |CONFINTESA* (Firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

*ammesse con riserva

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale

  1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto delle Agenzie fiscali di cui all'art. 3 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

  2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

  4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.

    Art. 2.

    Stipendio tabellare

  5. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 79, comma 4, del CCNL del 28 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.

  6. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

  7. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 28 maggio 2004.

    Art. 3.

    Effetti dei nuovi stipendi

  8. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 67, comma 4 ed all'art. 70, comma 7 del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle...

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