Ripartizione dei contributi previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 1?? agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002) in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonche' all'a...

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti» che, all'art. 2, comma 5, autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, gia' ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale; Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalita' di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998; Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale, allo stesso fine, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 per le finalita' di cui all'art. 2, comma 6, della citata legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 per le finalita' di cui all'art. 2, comma 5, della medesima legge; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio...

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