LEGGE 9 dicembre 2005, n. 257 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
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Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.
Art. 2.
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Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3225)
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 19 novembre 2004.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1, 5 e 7.
Esaminato dalla 3 commissione il 13 aprile 2005.
Relazione scritta annunciata il 26 aprile 2005 (atto n.
3225-A) relatore sen. Provera.
Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5863)
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 23 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 2005 - 13 ottobre 2005 - 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.
Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra
il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Federazione Russa
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati "le Parti", decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione nel campo della cinematografia tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, consapevoli del contributo che la coproduzione cinematografica apporta allo sviluppo dell'industria cinematografica, cosi' come al rafforzamento delle relazioni economiche e culturali ni *i due Paesi, confermando la loro intenzione di contribuire in tutti i modi alla produzione e alla distribuzione dei film di ciascuna delle Parti, conformemente alla legislazione ed agli impegni internazionali di ambedue i Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 I termini utilizzati nel presente Accordo devono intendersi come segue
"film" - opera audiovisiva di fiction, di animazione e i documentari di qualsiasi durata, realizzati su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Un film e' realizzato in conformita' alle nonne sulla produzione cinematografica, vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa; "produttore" - persona fisica o persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita sul territorio di una delle Parti che assume l'iniziativa e la responsabilita' per il finanziamento e la produzione di un film ed e' titolare dei diritti per la sua distribuzione; "coproduttori" - produttori registrati secondo la procedura stabilita sul territorio di entrambe le Parti, vincolati da un contratto di produzione; "autorita' competenti" sono i competenti organi delle Parti
per la Repubblica Italiana - il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali per la Federazione Russa - il Ministero della Cultura della Federazione Russa
Articolo 2 I film realizzati in coproduzione italo-russa o russo-italiana possono essere considerati finn nazionali dalle Parti, in conformita' alle...
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