DECRETO 30 giugno 1998 - Determinazione del coefficiente di rettifica da applicare agli interessi ed altri proventi dalle obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno dell'emissione
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 2, 3 e
4, i quali prevedono che con apposito decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti i criteri per la
determinazione degli interessi edaltri proventi delle obbligazioni e
titoli similari, nonche' del coefficiente di rettifica finalizzato a
rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella
in base alla maturazione, e che il medesimo regime puo' essere esteso
ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola;
Decreta:
-
Il coefficiente di rettifica di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da applicare agli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari indicati nel
comma 1 del medesimo articolo, maturati dopo t giorni dall'emissione,
e' determinato in base alla seguente formula:
Pe(1+i) t/365 -Pe(1+(1-a)i) t/365
x=-------------------------------------
ra
dove:
x = Coefficiente di rettifica;
Pe = Prezzo di emissione
i = (Pr/Pe) 365/n -1 con: Pr = prezzo di rimborso;
n = numero dei giorni intercorrenti
fra la data di emissione e quella di
rimborso;
t = numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e il
giorno nel quale vengono calcolati gli interessi ed altri
proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente
di rettifica si assume in ogni caso che t (maggiore o uguale a)
365;
r = interessi ed altri proventi maturati dopo t giorni dall'emissione
pari a:
Pe(1+i) t/365e' -Pe; con: t (maggiore o uguale a) 365;
a = aliquota unitaria di prelievo applicabile agli interessi ed
altri proventi del titolo.
-
Per i titoli indicati nel comma precedente, emessi anteriormente
al 1 luglio 1998 ed aventi alla predetta data vita residua superiore
a due anni, il prezzo di emissione di cui al comma 1 e' pari al
prezzo originario di emissione maggiorato degli interessi ed altri
proventi maturati fino al 30 giugno 1998 incluso, calcolati in regime
di capitalizzazione composta o semplice sulla base di quanto
stabilito nel prospetto...
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