DECRETO 30 giugno 1998 - Determinazione del coefficiente di rettifica da applicare agli interessi ed altri proventi dalle obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno dell'emissione

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 riguardante

il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei

redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 2, 3 e

4, i quali prevedono che con apposito decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della

programmazione economica, sono stabiliti i criteri per la

determinazione degli interessi edaltri proventi delle obbligazioni e

titoli similari, nonche' del coefficiente di rettifica finalizzato a

rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella

in base alla maturazione, e che il medesimo regime puo' essere esteso

ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola;

Decreta:

  1. Il coefficiente di rettifica di cui all'art. 13 del decreto

    legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da applicare agli interessi ed

    altri proventi delle obbligazioni e titoli similari indicati nel

    comma 1 del medesimo articolo, maturati dopo t giorni dall'emissione,

    e' determinato in base alla seguente formula:

    Pe(1+i) t/365 -Pe(1+(1-a)i) t/365

    x=-------------------------------------

    ra

    dove:

    x = Coefficiente di rettifica;

    Pe = Prezzo di emissione

    i = (Pr/Pe) 365/n -1 con: Pr = prezzo di rimborso;

    n = numero dei giorni intercorrenti

    fra la data di emissione e quella di

    rimborso;

    t = numero dei giorni intercorrenti fra la data di emissione e il

    giorno nel quale vengono calcolati gli interessi ed altri

    proventi, tenendo conto che ai fini del calcolo del coefficiente

    di rettifica si assume in ogni caso che t (maggiore o uguale a)

    365;

    r = interessi ed altri proventi maturati dopo t giorni dall'emissione

    pari a:

    Pe(1+i) t/365e' -Pe; con: t (maggiore o uguale a) 365;

    a = aliquota unitaria di prelievo applicabile agli interessi ed

    altri proventi del titolo.

  2. Per i titoli indicati nel comma precedente, emessi anteriormente

    al 1 luglio 1998 ed aventi alla predetta data vita residua superiore

    a due anni, il prezzo di emissione di cui al comma 1 e' pari al

    prezzo originario di emissione maggiorato degli interessi ed altri

    proventi maturati fino al 30 giugno 1998 incluso, calcolati in regime

    di capitalizzazione composta o semplice sulla base di quanto

    stabilito nel prospetto...

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