L"art. 143 Codice delle assicurazioni: la denuncia del sinistro

AutoreGiorgio Gallone
CaricaAvvocato e professore a.c. di Diritto assicurativo privato - Università La Sapienza, Roma.
Pagine109-116

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@1. La denuncia secondo il modulo

- Particolarmente innovativa1 è la disciplina contenuta nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni, intitolato «Procedure liquidative», ove viene disposto un inedito sistema di risarcimento dei danni da circolazione stradale (ATELLI LUCATI, Prime osservazioni sul c.d. indennizzo diretto previsto dal codice delle assicurazioni, in Resp. civ. e prev. 2005, 1051). Nel T.U. del 2005, diversamente dal regime previgente, sono state «imposte» due distinte procedure stragiudiziali: la prima è quella definita di «risarcimento diretto» (art. 149, T.U.); questa opera unicamente nell'ipotesi di un sinistro stradale in cui siano rimasti coinvolti due veicoli, entrambi identificati ed assicurati in Italia, ma che non trova applicazione, anche qualora ricorrano le sopra citate condizioni, per i danni riportati dai trasportati (art. 141, c.d.a.) e per le lesioni fisiche di non lieve entità (art. 138, T.U.) subite dai conducenti non responsabili, o corresponsabili, nella causazione dell'evento dannoso art. 5, primo comma, D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254); la seconda è quella «ordinaria» (art. 148, T.U.), che opera in tutti gli altri casi (GALLONE, Le assicurazioni private, a cura di ALPA, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Milano 2006, II, 1972). La norma in commento, che apre il capo IV, era prevista nello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo assoggettato a parere parlamentare n. 468, trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2005, sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato depositato il 14 febbraio 2005, ed il suo testo ricalcava fedelmente quello dell'art. 5 del D.L.vo 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella L. 26 febbraio 1977, n. 39. Successivamente, negli ultimi mesi che hanno preceduto l'emanazione del T.U., il contenuto della quasi totalità degli articoli ricompresi nel capo relativo alle procedure liquidative ha, però, subito profonde modifiche (BONA, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel codice delle assicurazioni: prime riflessioni critiche, in Resp. civ. e prev. 2005, 1171); addirittura, alcune norme sono state aggiunte ex novo dopo il parere del Consiglio di Stato ed il vaglio parlamentare (si pensi, tanto per fare un esempio, agli artt. 149 e 150 del c.d.a.). Il testo del primo comma della norma in commento è uno di quelli «modificati», e si discosta notevolmente dall'originaria previsione inserita nello schema di decreto legislativo, venendo a costituire una delle più rilevanti novità operate dal legislatore della riforma in tema di procedure risarcitorie. Lo stesso prevede un obbligo: quello di comunicare un sinistro alla propria impresa di assicurazione per la R.C.A. attraverso il particolare modulo definito dalla dottrina «standardizzato», e tutto ciò a prescindere dall'eventuale responsabilità del denunciante (SIRI, Il nuovo codice delle assicurazioni. Commento sistematico, a cura di AMOROSINO DESIDERIO, Milano 2006, 297). Il modello del modulo dovrà essere approvato dall'Isvap, e sostituirà quello oramai superato approvato dall'organo di vigilanza con provvedimento n. 2136 del 13 dicembre 2002 (CASSANO, Il codice delle assicurazioni. Guida pratica al nuovo sistema risarcitorio, Milano 2006, 23) (si veda infra par. 2). Tale documento, in passato denominato modello C.A.I. (acronico di Constatazione amichevole d'incidente), deve essere necessariamente redatto dal proprietario-assicurato ed in siffatta ipotesi assume il valore di avviso di sinistro ex art. 1913 c.c. (Cass. 97/3276; MAIETTA, La circolazione dei veicoli, a cura di SICA, 2004, 279). Se, invece, a compilare quest'ultimo siano tutti e due i titolari dei diritti dominicali dei veicoli, ed il documento rechi anche la sottoscrizione dei conducenti coinvolti nell'incidente stradale, lo stesso assume la valenza di denuncia unitaria di sinistro, con una peculiare efficacia probatoria (Cass. 97/3276; INDOVINO, Efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole, in Danno e resp. 2007, 411; COSTANZO, L'efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole, in Resp. civ. 2007, 115; GIANNINI, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti 1988, 368; contra Trib. Roma 26 maggio 1996, in questa Rivista 1997, 349) (si veda infra par. 14). Inoltre, relativamente ai danni alle cose, la redazione del modulo da parte dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro abbinata alla sottoscrizione di entrambi i conducenti incide sui tempi della congrua offerta, dimezzandone i termini da sessanta a trenta giorni secondo quanto prevista sia dall'art. 148, primo comma, del T.U., che dall'art. 8, secondo comma, lett. c) del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (procedura di risarcimento diretto ex art. 149); in questo secondo caso, però, esclusivamente nell'ipotesi di «scontro» tra duePage 110 veicoli a motore (GRECO PARTISANI, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti nel nuovo testo unico assicurativo, in Resp. civ. e prev. 2006, 763).

@2. La struttura del modulo attualmente a disposizione degli utenti

- Il modulo attualmente a disposizione degli utenti è composto di due copie a ricalco e sul frontespizio contiene tre sezioni: la prima, relativa alle circostanze dell'incidente, si trova nella colonna centrale ed è contrassegnata dal numero 12; la seconda, relativa alle modalità, è contrassegnata dai numeri 1, 2 e 13; infine, la terza, relativa alle conseguenze, è contrassegnata dai numeri 3, 4 e 11. Nelle due colonne laterali, adatte a contenere i dati relativi ai veicoli denominati A e B, debbono essere indicate le generalità dei due conducenti, il tipo e la targa dei mezzi coinvolti nell'incidente, lo stato d'immatricolazione, l'identità delle rispettive imprese di assicurazione, il numero delle due polizze R.C.A. e la data di scadenza dei rispettivi certificati di assicurazione. Il modulo va completato con l'inserimento di quelle informazioni, parzialmente frutto di valutazioni e deduzioni, che rappresentano le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; l'interessato deve individuare le circostanze che maggiormente si attagliano all'incidente a lui occorso scegliendole nella rubrica posta nella parte centrale e contrassegnata dal numero 12 (DURANTE, La miniriforma dell'assicurazione obbligatoria 1977, 209). Quest'ultima è composta da un elenco formato da 17 casi alcuni dei quali prevedono più situazioni diverse tra loro, ed ognuno reca lateralmente un'apposita casella in modo che possa essere apposta la croce su quella, ovvero su quelle indicative del fatto utile per la ricostruzione dell'incidente (SCALFI, in D.P.A. 1979, fasc. sp. 28; RIZZATI, in Resp. civ. e prev. 1972, 521).

Quando al modulo assume la valenza di constatazione amichevole il proprietario del veicolo A espone la propria versione sulla metà della propria pagina del documento e sull'altra metà, in esatta corrispondenza topografica, vi è quella del proprietario dell'altro veicolo, mentre la sottoscrizione di entrambi i conducenti protagonisti del sinistro deve essere apposta nel riquadro posto sul frontespizio e contrassegnato dal numero 15 (DURANTE, La miniriforma dell'assicurazione obbligatoria 1977, 209).

In tutti gli altri casi è il titolare del diritto dominicale del mezzo che unilateralmente deve redigere e sottoscrivere il documento, anche se in quello attualmente a disposizione degli utenti non è chiaro dove lo stesso debba apporre la firma nel caso in cui non sia anche il conducente del veicolo (si veda infra, par. 4). La rubrica contrassegnata dal numero 13 ha, invece, la funzione di contenere un grafico del sinistro che è unico anche nel caso di denuncia unitaria nel quale vanno indicati la direzione di marcia dei veicoli, la loro posizione, i nomi delle strade percorse e la segnaletica (SCALFI, in D.P.A. 1979, fasc. sp. 28; SIRONI, in D.P.A. 1978, 68). Sul retro del modulo, intitolato «denuncia di danno responsabilità civile verso terzi (veicoli)», debbono essere inseriti altri elementi idonei a specificare la descrizione delle conseguenze del sinistro: vi è, infatti, uno spazio per l'inserimento delle generalità dei testimoni, per l'indicazione dell'eventuale intervento di autorità e per le contravvenzioni elevate da queste ultime. È, poi, presente un riquadro deputato a contenere le informazioni relative ad eventuali danni subiti da terzi: questo è suddiviso in due sezioni intitolate cose-animali e persone, con la possibilità di indicare la...

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