Le clausole vessatorie nei contratti con i risparmiatori (sintesi della relazione)

AutoreGuido Alpa
Pagine91-14

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1. I contratti dei risparmiatori e i contratti dei consumatori sono regolati da normative che non si giustappongono, ma si intersecano, sia nel diritto comunitario, sia nel diritto interno.

Inoltre, non vi è coincidenza perfetta tra diritto comunitario e diritto interno, perché le categorie ordinanti delle due materie, il diritto bancario e della intermediazione finanziaria, da un lato, il diritto dei consumatori, dall'altro, nei due ordinamenti non coincidono.

Solitamente, nelle direttive comunitarie la definizione di consumatore (e quindi lo status che su di essa si costruisce) comprende anche quella di risparmiatore. Nelle direttive si rinvengono definizioni variegate di "consumatore". Di qui l'esigenza di uniformare i testi, attesa la grande rilevanza che la definizione riveste, essendo essa non soltanto rivolta a delineare l'ambito di applicazione della disciplina, ma a configurare anche la posizione giuridica del soggetto in capo al quale si istituiscono diritti.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, nella sua prima redazione, che risale all'8 ottobre 2008 [2008(614) def.], definisce il consumatore come 'qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale'. Il punto di riferimento dell'interprete non è dunque collegato all'oggetto del consumo (beni o servizi), ma alla finalità per la quale si concludono i contratti che la direttiva intende disciplinare, cioè i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (già oggetto della direttiva 85/577/CEE), le clausole abusive (direttiva 93/13/CEE), i contratti a distanza (direttiva 97/7/CE), le garanzie nella vendita (direttiva 99/44/CE).

Questa definizione è stata lievemente modificata nella versione del 19 marzo 2009 (Consom 55 Justciv 66 Codec 378) e non è stata più discussa nell'ultima versione, come risulta dal verbale pubblicato il 4 maggio scorso (DS 298/09). La modificazione concerne sempre la finalità, che viene illustrata in modo più dettagliato: la persona fisica è considerata nel suo 'acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession'.

Quanto alla definizione di "servizio finanziario", nella prima versione della proposta essa alludeva a 'qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, Page 10 servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento'; nella versione più recente la definizione è ancora più ampia, riguardando 'any contract other than a sales contract whereby a service is provided by the trader to the consumer, as well as ay contract forth provision of electricity or of water and gas where they are not put up for sale in a limited volume or set quantity'.

Comunque siano formulate, queste definizioni includono all'evidenza anche la figura del risparmiatore, sicché per verificare appieno l'ambito di incidenza delle direttive concernenti i diritti dei consumatori sui rapporti contrattuali istituiti tra le banche e gli altri intermediari finanziari con i clienti (qualificati come investitori non istituzionali) occorre considerare anche le finalità delle diverse normative, non essendo sufficiente prendere in esame solo l' appartenenza alla categoria e lo status che ne consegue. Queste innovazioni potranno incidere anche il diritto interno, visto che nel codice del consumo la definizione di consumatore collima con la definizione della prima versione della proposta [art.3 c.1 lett.a)].

Ê altrettanto evidente che nella proposta di direttiva non possono riguardare i risparmiatori le regole destinate a disciplinare le garanzie nella vendita o i contratti a distanza, nel primo caso perché le garanzie riguardano beni, nel secondo perché la vendita a distanza di servizi...

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