LEGGE 3 aprile 2001, n. 138 - Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

Coming into Force06 Maggio 2001
Enactment Date03 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/21/001G0193/ORIGINAL
Published date21 Aprile 2001
Official Gazette PublicationGU n.93 del 21-04-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

(Campo di applicazione).

  1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Art 2.

(Definizione di ciechi totali).

  1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

  1. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

  2. coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

  3. coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento.

Art 3.

(Definizione di ciechi parziali).

  1. Si definiscono ciechi parziali:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.

Art 4.

(Definizione di ipovedenti gravi).

  1. Si definiscono ipovedenti gravi:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.

Art 5.

(Definizione di ipovedenti medio-gravi).

  1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 50 per cento.

Art 6.

(Definizione di ipovedenti lievi).

  1. Si definiscono ipovedenti lievi:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60 per cento.

Art 7.

(Accertamenti oculistici per la patente di guida).

  1. Gli accertamenti oculistici avanti...

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