DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126 - Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita'; Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile; Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti; Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n.

    150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23...

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