DIRETTIVA 7 marzo 2012 - Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. (12A04741)

Ai sigg.ri prefetti

Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al sig. Presidente della Regione autonoma

Valle D'Aosta

Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell'interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarita' degli adempimenti istruttori.

E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornera' a crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.

In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore eta' dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

Al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa, e' giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.

Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi perche' la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell'autorita' politica, transiti alla dirigenza, in conformita' alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.

Nessuna variazione di competenza e' ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunita' che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente...

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