DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004 - Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal/LUISS Guido Carli - Accordi sulla individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale dipendente. (Deliberazione n. 04/657)

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI nel procedimento pos. n. 17375;

Premesso

1) che, con nota del 5 dicembre 2003, la Luiss - Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli ha trasmesso a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione di idoneita', gli accordi sulla regolamentazione del diritto di sciopero del personale non docente dell'Universita' sottoscritti, con il medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal; 2) che, con nota dell'11 dicembre 2003, la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo alle stesse il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'invio del predetto parere; 3) che nessuna comunicazione e' giunta da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate; Considerato

1) che l'art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, ´limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2ª, anche l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 2) che gli accordi in esame contengono correttamente

l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con la previsione dell'obbligo di esperire preventivamente due distinte fasi di confronto, rispettivamente in sede aziendale nonche', nel caso in cui permanga il disaccordo, in sede amministrativa; inoltre la previsione dell'obbligo di ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero (art. 2); le modalita' di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge mediante: a) la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni con la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza, del limite di una giornata lavorativa per la prima azione di sciopero e di due giornate lavorative per le astensioni successive; b) la previsione di intervalli da rispettare tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva ed in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da osservarsi nel caso di effettuazione del primo sciopero e proclamazione del successivo, nonche' di un intervallo di 10 giorni in caso di astensioni successive alla seconda; c) il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonche' di altre forme anomale di sciopero conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4); 3) che, inoltre, gli accordi individuano adeguatamente le prestazioni indispensabili assicurando, in particolare, la garanzia dell'espletamento degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei cicli di istruzione, anche in conformita' ad un indirizzo gia' formulato dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe discipline finora in vigore (art. 3); 4) che, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dello sciopero l'art. 4, comma 2 degli accordi in esame indica la ´Presidenzaª e gli ´organi direttivi della Luiss

Guido Carliª; 5) che va rilevato come tale comunicazione debba essere data anche, specificatamente, al Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Dipartimento della funzione pubblica nonche' all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n.

146/1990; 6) che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata tuttavia tale termine e' direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n.

146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; 7) che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato l'art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n.

146/1990 e successive modifiche; 8) che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le regole della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n.

83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali; Valuta idonei ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, gli accordi in materia di sciopero del personale non docente dell'Universita' Luiss sottoscritti, nel medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l'uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra la Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal.

Dispone la trasmissione della presente delibera all'Universita' Luiss - Libera Universita' internazionale degli studi sociali Guido Carli e alle organizzazioni sindacali Cisapuni...

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