La circolazione con patente straniera scaduta e falsa

AutoreMarco Massavelli
Pagine235-236
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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019
LEGITTIMITÀ
sua funzione documentale, con la conseguenza che l’inno-
cuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che
dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità
dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l’af-
f‌idamento dei terzi (sez. V, n. 47601 del 26 maggio 2014,
Rv. 261812; sez. V n. 8200 del 15 gennaio 2018, Rv. 272419).
È evidente, nel caso di specie, che il documento di
guida esibito dal ricorrente fosse pienamente idoneo ad
ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente
corrispondenza – come già evidenziato – ad un documento
genuino, ma in quanto il contenuto del titolo abilitativo
alla guida contraffatto, esplicando concreti effetti sulla
funzione documentale, non era affatto irrilevante ai f‌ini
del signif‌icato dell’atto e del suo valore probatorio. Né
può aver rilevanza la eventuale carenza delle condizioni
di validità della patente estera, a norma degli artt. 135 e
136 c.d.s. – peraltro non accertata dai giudici di merito in
quanto non invocata neppure dal ricorrente nei preceden-
ti gradi del giudizio – non risultando tale invalidità per ta-
bulas dall’esame dello stesso documento contraffatto. Non
a caso, nel caso di specie, l’imputato ha cercato di provare
la sua residenza in territorio italiano, asseritamente risa-
lente al lontano 2002, producendo (comunque inammissi-
bilmente) nel presente grado di giudizio due distinti do-
cumenti (cnr dd. 21 luglio 2011 e certif‌icato del Casellario
Giudiziale). Dunque, l’orientamento citato dal ricorrente
non può condividersi, dovendo invece aderirsi al diverso
orientamento di questa sezione che, proprio in un caso di
contraffazione di patente estera ha escluso l’innocuità del
falso che ricorre, invece, solo in caso di inesistenza dell’og-
getto tipico della falsità, di modo che questo riguardi un
atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un
documento inesistente o assolutamente nullo (sez. V n.
28599 del 7 aprile 2017, Rv. 270245). Deve quindi conclu-
dersi che il delitto di contraffazione di patente di guida
estera, a norma degli artt. 477 e 482 c.p, è conf‌igurabile,
indipendentemente dalla eventuale invalidità di tale do-
cumento, ai f‌ini della conduzione del veicolo anche nel no-
stro Paese, secondo i parametri f‌issati dagli artt. 135 e 136
c.d.s., allorquando il documento contraffatto sia idoneo ad
ingannare la fede pubblica. Ricorre, invece, la fattispecie
del falso innocuo solo in caso di inesistenza dell’oggetto
tipico della falsità, quando l’atto sia assolutamente privo
di valenza probatoria. (Omissis)
LA CIRCOLAZIONE
CON PATENTE STRANIERA
SCADUTA E FALSA
di Marco Massavelli (*)
Per la circolazione di veicoli condotti da titolari di pa-
tente di guida rilasciata da uno Stato straniero, il codice
della strada italiano detta precise regole agli articoli 135
e 136. (Si veda la rubrica “Rassegna di giurisprudenza” di
questo stesso fascicolo - N.d.R.)
In particolare, l’articolo 135, codice della strada, di-
sciplina la circolazione con patenti di guida rilasciate da
Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo.
Fermo restando quanto previsto in convenzioni inter-
nazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo possono condurre sul territorio nazio-
nale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a
condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno
e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un per-
messo internazionale ovvero una traduzione uff‌iciale in lin-
gua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il
permesso internazionale devono essere in corso di validità.
I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da
uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spa-
zio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte
le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel
codice stradale nazionale e, ai medesimi, fatto salvo alcu-
ne disposizioni specif‌iche, si applicano le sanzioni previste
per i titolari di patente italiana.
I commi 11, e segg., dell’articolo 135, prevedono le rela-
tive disposizioni sanzionatorie.
Il successivo articolo 136, codice della strada, invece,
disciplina le conversioni di patenti rilasciate da uno Stato
non appartenente all’Unione europea o allo Spazio eco-
nomico europeo, stabilendo che, fermo restando quanto
previsto da accordi internazionali, il titolare di patente
di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza anagraf‌ica in Ita-
lia, può richiedere, la conversione della patente possedu-
ta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di
idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specif‌iche
intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.
Prendendo spunto dalla citata normativa, analizziamo
quanto stabilito dalla Corte di cassazione penale, con la
sentenza 18 dicembre 2018, n. 57004, che ha deciso sui
reati di cui agli articoli 477 e 482, e 495, codice penale,
in un caso di falsif‌icazione di patente di guida apparente-
mente emessa in Ucraina.
Mentre la Corte di cassazione ha assolto per il reato
di cui all’articolo 495, codice penale, perché il fatto non
sussiste, ha confermato, invece, il reato di cui agli articoli
477 e 482, codice penale.
L’imputato-ricorrente ha sostenuto che gli articoli 135
e 136, codice della strada, prevedono la validità della pa-
tente estera come titolo abilitativo per la guida in Italia

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