Circolari

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@I. Circ. (Min. trasp.) 10 febbraio 2010, n.11856. Nuovo Codice della strada - art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2010 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 50 del 2 marzo 2010).

(Estratto)

@@1. Premesse

1.1. L’art. 9 del nuovo codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112 : dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l’attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza : - delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;

- delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l’autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell’art. 9, del nuovo codice della strada, l’Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell’art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nullaosta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazio-Page 370ni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all’art. 9 commi 4 e 6.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

E’ necessario che l’Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali e ciò, anche per verificare il “carattere...

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