Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
Circolari
I
Circ. (Min. int.) 5 ottobre 2016, Prot. n. 300/A/6822/16/127/9.
Art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g-bis, accertamento infra-
zioni a mezzo appositi dispositivi di rilevamento - Applicabili-
tà procedura ex art. 180, comma 8, C.d.S.
Si fa riferimento alla nota in indirizzo citata con la quale è
stato fornito un parere in merito alle modalità di accertamento e
contestazione delle violazioni attraverso l’impiego di dispositivi
di rilevamento.
In merito, acquisito anche il parere dell’Uff‌icio per “Ammi-
nistrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza,
si concorda con quanto espresso da codesto Ministero in rela-
zione ai presupposti ed alle condizioni in presenza dei quali è
possibile procedere a contestazione differita delle violazioni;
tuttavia, è opportuno fare alcune precisazioni circa le modalità
di accertamento delle violazioni elencate dal comma 1 bis, lett.
g-bis dell’art. 201 C.d.S. per le quali la contestazione può essere
effettuata anche non immediatamente qualora vengano accerta-
te tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Il presupposto principale in presenza del quale, in tali ipo-
tesi, è consentito derogare al principio della contestazione im-
mediata è che i dispositivi di rilevamento siano omologati o ap-
provati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. per il funzionamento in modo
completamente automatico, ovvero da remoto. D’altra parte,
però, secondo quanto previsto dal comma 1-quater dell’articolo
201 C.d.S., l’omologazione o l’approvazione non sono necessari
qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la conte-
stuale presenza dell’organo accertatore.
In questo secondo caso, infatti, il dispositivo è semplicemen-
te uno strumento del quale gli organi di polizia stradale si servo-
no per effettuare dei controlli.
Pertanto, nell’ambito dell’attività di accertamento effettuata
in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l’organo di po-
lizia presente sul posto possa avvalersi anche di appositi dispo-
sitivi non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza
di revisione, di copertura assicurativa ecc. e procedere, quindi,
all’accertamento nonché alla immediata contestazione della vio-
lazione all’effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono es-
sere comunque considerati al pari di quelli previsti dall’art. 201
C.d.S., ma costituiscono solo un ausilio per l’operatore di polizia.
Nei casi sopra indicati, qualora la contestazione immediata
dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti che do-
vranno essere indicati esplicitamente in sede di notif‌icazione del
verbale, l’invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai
sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S., consente all’organo di poli-
zia di completare l’accertamento della violazione in un momento
successivo, verif‌icando sul documento la correttezza di quanto
rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada. Cosi
intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell’attività
di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su
strada, seppur con l’ausilio di un apposito dispositivo, e che non
si è potuta concludere nell’immediatezza a causa dell’impossibi-
lità motivata di procedere a contestazione.
In tale ottica, si ritiene che la procedura di cui all’art. 180,
comma 8 C.d.S., mantenga comunque, in linea di principio, la
propria eff‌icacia in quanto contenuta in una norma a carattere
generale che, essendo priva di conf‌ini def‌initi, consente all’orga-
no di polizia di assumere informazioni ed acquisire documenti
utili ai f‌ini dell’accertamento delle violazioni amministrative
previste dal Codice della Strada. Diversamente opinando, infat-
ti, si limiterebbero consistentemente i poteri di accertamento
dell’organo di polizia che verrebbe privato di essenziale strumen-
to per l’esercizio delle proprie funzioni.
II
Circ. (Min. trasp.) 27 ottobre 2016, Prot. n. 23828/23.18.01. Sri
Lanka. Art. 8 dell’Accordo di reciprocità in materia di conver-
sione di patenti di guida.
L’Ambasciata della Repubblica di Sri Lanka ha rappresentato
a questa Direzione alcune problematiche connesse con le richie-
ste di conversione di patenti di guida srilankesi, inoltrate presso
alcuni Uff‌ici della Motorizzazione, con particolare riferimento
alle modalità di acquisizione del Certif‌icato di validità e autenti-
cità, previsto nell’art. 8 dell’Accordo in oggetto.
In merito si richiamano codesti Uff‌ici al rispetto delle pro-
cedure indicate nella Circolare prot. n. 22453/23.18.01 del 2 ot-
tobre 2015 e nella successiva, di semplice aggiornamento, prot.
n. 13940/23.18.01 del 16 giugno 2016, che ad ogni buon conto si
allegano alla presente nota.
(Si omette l’allegato)
III
Circ. (Min. trasp.) 27 ottobre 2016, Prot. n. RU 23921 - File avvi-
so n. 20/2016. Esami di revisione delle patenti di guida e delle
carte di qualif‌icazione dei conducenti.
Si comunica che dal 3 novembre p.v. saranno in esercizio gli
aggiornamenti dell’applicazione Gestione Richiesta Patente, con
la quale gli UMC potranno inserire e gestire le richieste di esame
di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualif‌icazione
dei conducenti secondo quanto disposto dalla circolare prot. n.
16729 del 22 luglio 2016.
All’inserimento della richiesta di revisione di patente, di CQC
o di patente CQC sarà possibile scegliere il nuovo motivo richie-
sta “Revisione”, e si potranno digitare la marca operativa, i dati
anagraf‌ici e di residenza del candidato, il numero di patente o
CQC o patente CQC, la categoria posseduta, i dati della visita
medica, che sono obbligatori se la revisione è di tipo psicof‌isico e
tecnico, e si potrà scegliere l’abilitazione per la quale il titolare
chiede di svolgere le prove d’esame, che può essere una delle
categorie contenute nella sua abilitazione. Al termine dell’in-
serimento della richiesta sarà possibile effettuare il pagamento
online tramite autocertif‌icazione (bollettino). L’inserimento dei
dati di pagamento è opzionale. La richiesta per la revisione di

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