Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Circolari
I
Circ. (Min. int.) 1 giugno 2016, Prot. n. 300/A/ 3953/16/109/55.
Circolazione con patente di guida sospesa: rapporti tra art.
128, comma 2 ed art. 218, comma 6, C.d.S.
Si fa riferimento al quesito inerente al regime sanzionatorio
da applicare al conducente che circoli durante il periodo di so-
spensione della patente, a seguito della disciplina introdotta con
la modif‌ica dell’articolo 128 C.d.S.),
In particolare, con l’introduzione delle specif‌iche sanzioni
previste dal nuovo comma 2 dell’articolo 128 C.d.S. per l’ipote-
si di circolazione con patente sospesa a seguito della mancata
sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica, si è
manifestato un problema di coordinamento con le sanzioni quan-
titativamente più rigide già previste dall’articolo 218 C.d.S.: ne è
derivata l’inevitabile incertezza circa le sanzioni da applicare al
caso concreto, ovvero quali fattispecie sottoporre al più favorevo-
le regime sanzionatorio dell’articolo 128, comma 2, C.d.S. e quali,
invece, a quello dell’articolo 218, comma 6, C.d.S..
In merito, occorre fare preliminarmente alcune precisazioni.
Come noto, la sospensione della patente, oltre ad avere natura di
sanzione accessoria con funzione prevalentemente repressiva e
di deterrenza verso comportamenti illeciti che, per la loro parti-
colare gravità, impongono l’interdizione alla guida, può rivestire
anche natura cautelare. In tale ultimo caso, l’eff‌icacia del titolo
abilitativo è sospesa non in conseguenza della commissione di
un illecito, ma in presenza di situazioni di fatto che indicano o
lasciano presumere che siano venuti meno i necessari requisiti
di abilitazione alla guida.
In tale contesto, la sospensione prevista dall’articolo 128,
comma 2, diversamente dalla sospensione avente natura di san-
zione accessoria, la cui durata è predeterminata dall’autorità am-
ministrativa in funzione della gravità del comportamento posto in
essere, consegue automaticamente alla mancata sottoposizione
agli accertamenti prescritti e cessa, altrettanto automaticamen-
te, al superamento degli accertamenti con esito favorevole.
Occorre, inoltre, tener presente che vi sono ipotesi in cui ven-
gono emessi due distinti provvedimenti di sospensione: è il caso
degli articoli 186 e 187 C.d.S. che prevedono un primo provvedi-
mento a carattere sanzionatorio, di durata determinata e diversa
in ragione del tasso alcolemico (di seguito TA) accertato ed un
secondo provvedimento di natura cautelare che permane f‌in tan-
to che il titolare della patente non si sottoponga alla prescritta
visita medica. Più specif‌icamente, il provvedimento di sospen-
sione avente natura cautelare segue due diverse tempistiche a
seconda che venga adottato immediatamente e contestualmente
all’invito di sottoporsi a visita medica - come nelle ipotesi di cui
all’art. 186, comma 9 e 187, comma 6 - o che venga adottato solo a
seguito della mancata sottoposizione agli accertamenti prescritti
(articolo 186, commi 7 e 8 ed articolo 187, comma 8). In tale
ultima ipotesi pertanto, al f‌ine di evitare la sovrapposizione dei
due provvedimenti, sarebbe opportuno che il prefetto adotti un
provvedimento di sospensione (sanzione accessoria) nel quale
disponga la permanenza dell’eff‌icacia della stessa (con f‌inalità
cautelari) nel caso in cui sia anche decorso inutilmente il termi-
ne indicato nell’invito a sottoporsi a visita medica.
Tanto premesso, al f‌ine di garantire coerenza sistematica, si
ritiene che la procedura descritta dall’articolo 128 debba essere
seguita anche per tutte quelle ipotesi in cui la patente viene cau-
telarmente sospesa f‌ino a quando il titolare non dimostri di aver
recuperato l’idoneità psicof‌isica o tecnica che risultava tempora-
neamente mancare o che era presuntivamente considerata tale.
A titolo esemplif‌icativo, nel richiamare le fattispecie indicate
nella nota di codesta Prefettura, pertanto, seguiranno il regime
sanzionatorio di cui all’articolo 128, comma 2, C.d.S.:
a) il provvedimento di sospensione della patente di guida
adottato ai sensi dell’articolo 186, comma 7, terzo periodo, in
caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal pre-
fetto a seguito del rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti quanti-
tativi dello stato di ebbrezza;
b) il provvedimento di sospensione della patente di guida
adottato ai sensi dell’ articolo 186, comma 8, in caso di mancata
sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di
guida in stato di ebbrezza con TA compreso tra 0,51 e l,50 gli;
c) il provvedimento di sospensione della patente di guida
adottato ai sensi dell’articolo 187, comma 8, in caso di mancata
sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito del
rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di
alterazione psico-f‌isica per uso di sostanze stupefacenti;
d) il provvedimento di sospensione della patente di guida
adottato ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 6, in caso di manca-
ta sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale
dei punti della patente di guida;
e) ogni provvedimento di revisione disposto dall’uff‌icio pro-
vinciale della MCTC e diretto all’accertamento della permanen-
za dell’idoneità tecnica.
Diversamente, seguiranno il più rigido regime sanzionatorio
di cui all’articolo 218, comma 6, tutti i provvedimenti di sospen-
sione della patente avente natura di sanzione accessoria tra i
quali, sempre a titolo esemplif‌icativo:
a) il provvedimento di sospensione della patente di guida a
tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di
guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 2,
lettere a), b) e c);
b) il provvedimento di sospensione della patente di guida a
tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di
guida in stato di alterazione psico-f‌isica per uso di sostanze stupe-
facenti; nonché, i seguenti provvedimenti di sospensione cautelare:
c) il provvedimento di sospensione della patente di gui-
da adottato dal prefetto, f‌ino all’esito dell’esame di revisione,
ai sensi dell’articolo 186, comma 9, a seguito di guida in stato
di ebbrezza con TA superiore allo l,50 g/l. In tal caso, diversa-
mente dall’ipotesi precedente, il provvedimento di sospensione
non consegue alla mancata sottoposizione a visita medica, ma
discende direttamente dall’accertamento del tasso alcolemico;
d) il provvedimento di sospensione della patente di guida
adottato dal prefetto, f‌ino all’esito dell’esame di revisione, ai sen-

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